Cassazione Penale, Ordinanza n. 39066/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale, lamentando: 1) erronea qualificazione della condotta come "simulazione", sostenendo che la contestazione sarebbe stata più coerente con l'art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall.; 2) irrilevanza dello stato di insolvenza ai fini della tipizzazione della bancarotta; 3) errore nella determinazione del tempus commissi delicti; 4) contestazione della condotta distrattiva solo in sentenza e non prima; 5) omesso esame di fatti decisivi; 6) erronea affermazione del dolo; 7) travisamento della prova in ordine alla scrittura privata di compensazione di debiti e crediti; 8) illegittimità dell'ordinanza di confisca dei beni acquisiti dalla società. La Corte rileva inoltre che la memoria difensiva depositata telematicamente è tardiva rispetto al termine di cui all'art. 611, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i motivi non intelligibili e comunque aspecifici in più punti, perché non correlati alle argomentazioni della sentenza impugnata; nel merito li ha giudicati manifestamente infondati quanto alla configurabilità della bancarotta distrattiva, all'irrilevanza del momento di insolvenza, al tempus commissi delicti, al dolo generico richiesto e alla confisca. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L. Fall.)
Integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare quando vi sia depauperamento del patrimonio sociale mediante cessione di cespiti senza corrispettivo, con concreto pericolo per la garanzia dei creditori.
art. 223, comma 2, n. 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L. Fall.)
Richiamato solo dalla difesa come possibile diversa qualificazione della contestazione; non accolto dalla Corte.
art. 611, comma 1, c.p.p.
La memoria depositata telematicamente è stata ritenuta tardiva perché non rispettosa del termine di 15 giorni liberi antecedenti all'udienza.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, intelligibili e correlati alle ragioni della decisione impugnata; motivi intrinsecamente indeterminati o non confrontati con la motivazione della sentenza sono inammissibili.
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto: non occorre dimostrare un nesso causale tra la condotta distrattiva e il fallimento, ma è sufficiente che l'agente abbia depauperato il patrimonio sociale destinando beni o risorse a finalità estranee all'impresa, con concreta esposizione a pericolo della garanzia dei creditori.
- Ai fini della bancarotta distrattiva non rileva che la società fosse già insolvente al momento dell'atto: ciò che conta è la sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale dei creditori.
- Il tempus commissi delicti della bancarotta prefallimentare coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento.
- L'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale è il dolo generico: non serve la consapevolezza dello stato di insolvenza né il fine specifico di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la cosciente volontà di compiere operazioni patrimoniali idonee a esporre a pericolo la garanzia dei creditori.
- La confisca può colpire i beni oggetto dell'ablazione anche se non siano stati in precedenza sottoposti a sequestro; il vincolo cautelare non condiziona l'oggetto della confisca.
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