Sentenza n. 10114/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del Decreto della Regione Liguria - Dipartimento salute e servizi sociali n. 7967-2022 (prot. 2022-1500969) del 14/12/2022, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 richiamata nella Delibera Ripiano; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 1 n. 719 del 14.8.2019; deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 2 n. 655 del 21.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 3 n. 397 del 23.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 4 n. 582 del 22.8.2019; deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 5 n. 45 del 22.8.2019; della Deliberazione del Direttore Generale dell'Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS - n. 1338 del 29.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Giannina Gaslini - IRCCS n. 672 del 26.8.2019), nonché la nota di A.Li.Sa. prot. n. 0017485 del 7.8.2019, la nota di A.Li.Sa. prot. n. 002009 del 16.9.2019 e la nota a firma congiunta del Direttore Generale di A.Li.Sa. e del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali prot. 2022-1426291 del 7.12.2022 richiamata nella Delibera di Ripiano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale dell'importo dovuto dall'impresa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il sistema di ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, contestando il decreto regionale ligure di individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali e gli ulteriori atti presupposti, inclusi l'intesa e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale e gli atti istruttori regionali e delle aziende sanitarie. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, pagando il 48% dell'importo originariamente addebitato, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 configura una fattispecie complessa, il cui perfezionamento richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento del competente ente regionale o provinciale, da pubblicare e comunicare alla segreteria del TAR Lazio. Poiché nel fascicolo non risultava depositato l'attestato della Regione Liguria relativo al pagamento tempestivo, né risultava una comunicazione regionale al Tribunale, non erano integrati tutti i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, dalla richiesta della ricorrente e dalla dichiarata adesione alla procedura di definizione il giudice ha desunto, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse, non essendo ravvisabile alcuna utilità residua nella decisione sul ricorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa del sistema di tetti di spesa regionali e di ripiano degli oneri relativi al superamento dei tetti per l'acquisto di dispositivi medici.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti ... versano ... la restante quota ... nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. L'integrale e tempestivo versamento ... estingue l'obbligazione ... Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento ... determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi ...
La cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta e l'accertamento del pagamento da parte della competente Regione o Provincia autonoma, con pubblicazione e comunicazione al TAR Lazio.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
La richiesta di cessazione della materia del contendere e l'adesione alla procedura normativa di definizione possono costituire elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non siano integrati i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sul payback dei dispositivi medici richiede il concorso di tutti gli adempimenti espressamente previsti dalla legge: pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa e accertamento del pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente, con gli adempimenti di pubblicazione e comunicazione prescritti.
- La mancata prova in giudizio dell'attestazione regionale o provinciale dell'avvenuto pagamento impedisce di dichiarare la cessazione della materia del contendere, anche se l'impresa afferma di avere effettuato il versamento previsto dalla disciplina di definizione.
- La richiesta della parte di definire il giudizio per cessazione della materia del contendere, accompagnata dall'adesione alla procedura di pagamento agevolato e dall'affermazione dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti, può dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale e non meramente processuale; ove non risultino integrati i relativi presupposti, il giudice deve distinguere tale esito dalla declaratoria processuale di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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