Cassazione Penale, Sentenza n. 34876/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Enna che aveva rigettato la richiesta di riesame/dissequestro di somme di denaro preventivamente vincolate con decreto del GIP ai sensi degli artt. 644, comma 4 e 12-bis D.Lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva: (i) carenza o apparente carenza di motivazione in relazione all'estensione del vincolo reale (discrepanza tra somma indicata nel provvedimento e somme materialmente sottoposte a vincolo); (ii) carenza o apparenza della motivazione sul fumus commissi delicti per plurime ipotesi di reato (principalmente usura e reati tributari) con specifiche eccezioni per ciascun capo contestato, tra cui contestazione della rilevanza di un atto di transazione e di documentazione probatoria, deduzioni in ordine alla natura di rapporti societari e alla responsabilità dell'amministratore unico rispetto alle violazioni fiscali contestate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura (estensione del vincolo/esecuzione del sequestro) la Corte ha richiamato il principio di diritto secondo cui i profili attinenti alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono revocabili in sede di cassazione e devono essere esperiti nell'incidente di esecuzione; pertanto quella censura è inammissibile. Sulle restanti censure relative al fumus e alla motivazione la Corte le ha ritenute generiche o riconducibili a valutazioni di merito non sindacabili in questa sede: per ciascun capo (usura e reati tributari) il Tribunale aveva motivatamente valutato elementi quali intercettazioni, denunce, rinvenimento di cambiali in bianco, movimenti bancari, dichiarazioni di terzi, documentazione contabile e riscontri probatori, escludendo le argomentazioni difensive proposte dal ricorrente. Anche le censure che invocavano decisioni civili a discarico sono state ritenute prive di efficacia decisiva rispetto agli elementi assunti nel procedimento penale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa per le ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 644, comma 4 e 12-bis D.Lgs. n. 74/2000
art. 644, comma 4 e 12-bis D.Lgs. n. 74/2000
Norma di riferimento per il sequestro preventivo delle somme ritenute profitto o provento di reati fiscali; la Corte la richiama come fondamento del decreto di sequestro impugnato
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Richiamato come regola procedurale per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; usato per inquadrare la modalità processuale adottata
art. 8 D.L. 198/2022
Ulteriore norma procedurale richiamata in relazione alle modalità del procedimento e del contraddittorio scritto
art. 173 cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso alla Corte di legittimità nei termini necessari per la motivazione; invocato per giustificare il necessario dettaglio e la correttezza formale delle censure
artt. 321 e 125 cod. proc. pen.
artt. 321 e 125 cod. proc. pen.
Norme sulla motivazione dei provvedimenti; la Corte osserva che contestazioni attinenti alle modalità di esecuzione del sequestro non sono rimediate in cassazione e che le censure di carenza motivazionale, se generiche o riconducibili a diversa valutazione delle prove, risultano inammissibili
art. 2 D.Lgs. n. 74/2000
Definisce il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la norma può riferirsi anche a fatture usate per creare costi fittizi e può colpire l'amministratore di fatto responsabile delle false operazioni
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna pecuniaria di euro 3.000,00
Massime di principio
- Le contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione materiale del sequestro (es.: estensione del vincolo reale, beni effettivamente sottoposti a vincolo) vanno sollevate nell'incidente di esecuzione e non con ricorso per cassazione: la Corte di legittimità non può riesaminare tali questioni procedurali/esecutive.
- In Cassazione sono inammissibili le censure generiche o quelle che si risolvono in una diversa valutazione delle prove o del merito: è necessario che il motivo sia adeguatamente specifico e attinente a questioni di diritto o a profili di motivazione essenziali.
- La valutazione del fumus commissi delicti può legittimamente fondarsi su un quadro probatorio composto da elementi convergenti (intercettazioni, dichiarazioni, documenti, movimenti bancari, rinvenimento di titoli) e non richiede che ogni singolo elemento difensivo venga accolto: il Giudice del riesame e il Tribunale possono motivare il rigetto di deduzioni difensive sulla base della valutazione complessiva degli indizi.
- Decisioni civili o documenti prodotti a discarico non hanno automatica efficacia liberatoria in sede penale se contraddetti o non coincidenti con gli elementi d'indagine penale: il giudizio penale valuta autonomamente rilevanza e attendibilità delle prove penali.
- La responsabilità per reati tributari (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti) può ricadere anche su amministratori di fatto o soggetti che abbiano esercitato il controllo operativo sull'attività societaria; la semplice indicazione dell'amministratore formale non esclude la responsabilità penale di chi ha gestito di fatto l'ente.
- La Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento di somme per inammissibilità quando il ricorso risulti manifestamente inammissibile per profili di forma o perché investe questioni di merito non sindacabili in questa sede.
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