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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34876/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Enna che aveva rigettato la richiesta di riesame/dissequestro di somme di denaro preventivamente vincolate con decreto del GIP ai sensi degli artt. 644, comma 4 e 12-bis D.Lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva: (i) carenza o apparente carenza di motivazione in relazione all'estensione del vincolo reale (discrepanza tra somma indicata nel provvedimento e somme materialmente sottoposte a vincolo); (ii) carenza o apparenza della motivazione sul fumus commissi delicti per plurime ipotesi di reato (principalmente usura e reati tributari) con specifiche eccezioni per ciascun capo contestato, tra cui contestazione della rilevanza di un atto di transazione e di documentazione probatoria, deduzioni in ordine alla natura di rapporti societari e alla responsabilità dell'amministratore unico rispetto alle violazioni fiscali contestate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura (estensione del vincolo/esecuzione del sequestro) la Corte ha richiamato il principio di diritto secondo cui i profili attinenti alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono revocabili in sede di cassazione e devono essere esperiti nell'incidente di esecuzione; pertanto quella censura è inammissibile. Sulle restanti censure relative al fumus e alla motivazione la Corte le ha ritenute generiche o riconducibili a valutazioni di merito non sindacabili in questa sede: per ciascun capo (usura e reati tributari) il Tribunale aveva motivatamente valutato elementi quali intercettazioni, denunce, rinvenimento di cambiali in bianco, movimenti bancari, dichiarazioni di terzi, documentazione contabile e riscontri probatori, escludendo le argomentazioni difensive proposte dal ricorrente. Anche le censure che invocavano decisioni civili a discarico sono state ritenute prive di efficacia decisiva rispetto agli elementi assunti nel procedimento penale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa per le ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 644, comma 4 e 12-bis D.Lgs. n. 74/2000

    art. 644, comma 4 e 12-bis D.Lgs. n. 74/2000

    Norma di riferimento per il sequestro preventivo delle somme ritenute profitto o provento di reati fiscali; la Corte la richiama come fondamento del decreto di sequestro impugnato

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Richiamato come regola procedurale per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; usato per inquadrare la modalità processuale adottata

  • art. 8 D.L. 198/2022

    Ulteriore norma procedurale richiamata in relazione alle modalità del procedimento e del contraddittorio scritto

  • art. 173 cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso alla Corte di legittimità nei termini necessari per la motivazione; invocato per giustificare il necessario dettaglio e la correttezza formale delle censure

  • artt. 321 e 125 cod. proc. pen.

    artt. 321 e 125 cod. proc. pen.

    Norme sulla motivazione dei provvedimenti; la Corte osserva che contestazioni attinenti alle modalità di esecuzione del sequestro non sono rimediate in cassazione e che le censure di carenza motivazionale, se generiche o riconducibili a diversa valutazione delle prove, risultano inammissibili

  • art. 2 D.Lgs. n. 74/2000

    Definisce il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la norma può riferirsi anche a fatture usate per creare costi fittizi e può colpire l'amministratore di fatto responsabile delle false operazioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna pecuniaria di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Le contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione materiale del sequestro (es.: estensione del vincolo reale, beni effettivamente sottoposti a vincolo) vanno sollevate nell'incidente di esecuzione e non con ricorso per cassazione: la Corte di legittimità non può riesaminare tali questioni procedurali/esecutive.
  • In Cassazione sono inammissibili le censure generiche o quelle che si risolvono in una diversa valutazione delle prove o del merito: è necessario che il motivo sia adeguatamente specifico e attinente a questioni di diritto o a profili di motivazione essenziali.
  • La valutazione del fumus commissi delicti può legittimamente fondarsi su un quadro probatorio composto da elementi convergenti (intercettazioni, dichiarazioni, documenti, movimenti bancari, rinvenimento di titoli) e non richiede che ogni singolo elemento difensivo venga accolto: il Giudice del riesame e il Tribunale possono motivare il rigetto di deduzioni difensive sulla base della valutazione complessiva degli indizi.
  • Decisioni civili o documenti prodotti a discarico non hanno automatica efficacia liberatoria in sede penale se contraddetti o non coincidenti con gli elementi d'indagine penale: il giudizio penale valuta autonomamente rilevanza e attendibilità delle prove penali.
  • La responsabilità per reati tributari (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti) può ricadere anche su amministratori di fatto o soggetti che abbiano esercitato il controllo operativo sull'attività societaria; la semplice indicazione dell'amministratore formale non esclude la responsabilità penale di chi ha gestito di fatto l'ente.
  • La Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento di somme per inammissibilità quando il ricorso risulti manifestamente inammissibile per profili di forma o perché investe questioni di merito non sindacabili in questa sede.

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