Cassazione Penale, Sentenza n. 40697/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Terni (30/01/2023) che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con decreto penale di condanna del 10/04/2018 (irrevocabile 14/05/2018) relativamente a pena di 2 mesi di reclusione convertita in pena pecuniaria di 6.000,00 euro. La revoca era stata disposta perché, nei cinque anni successivi, la ricorrente era stata condannata per un nuovo delitto (art. 640 c.p.) con sentenza del Tribunale di Terni n. 626/2021, irrevocabile il 06/09/2022, alla pena di 6 mesi di reclusione e 900,00 euro di multa. Nel ricorso in Cassazione la difesa ha dedotto: (1) errata applicazione dell'art. 168 c.p., poiché la pena successivamente inflitta non supererebbe i limiti di cui all'art. 164 c.p.; argomentazione accessoria secondo cui decreti penali e patteggiamenti costituiscono accertamenti parziali e quindi non potrebbero determinare la revoca; (2) errata applicazione dell'art. 164, secondo comma, n. 1 c.p., sostenendo che la condanna intervenuta era sostanzialmente pecuniaria ai sensi dell'art. 57 legge n. 689/1981 e quindi non costituirebbe condanna a pena detentiva idonea a impedire la concessione di una ulteriore sospensione condizionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e, comunque, manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la revoca disposta dal Tribunale di Terni in applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1, c.p., che impone la revoca obbligatoria della sospensione condizionale quando, nel termine di legge, il beneficiario venga condannato per un delitto per il quale sia inflitta pena detentiva. La Corte ha ritenuto irrilevanti le obiezioni sulla natura 'parziale' dei decreti penali o dei patteggiamenti e ha respinto la tesi secondo cui la multа pecuniaria sostitutiva non potrebbe incidere; nel caso specifico infatti la condanna sopravvenuta aveva carattere detentivo. Ha inoltre preso atto di altre condanne sopravvenute in capo alla Rotondi. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; la motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 168 codice penale
art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
Disposizione che impone la revoca obbligatoria della sospensione condizionale quando, nel termine previsto, il beneficiario commetta un delitto per il quale venga inflitta una pena detentiva; applicata dalla Corte come norma di immediata rilevanza per la revoca.
art. 164 codice penale
art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen.
Regola i limiti per la nuova concessione della sospensione; il ricorso invocava tale norma per sostenere che la nuova pena non avrebbe avuto effetti revocatori, ma la Corte ha ritenuto che, ove sia intervenuta condanna a pena detentiva, opera l'obbligo di revoca previsto dall'art. 168.
art. 57 legge n. 689/1981
art. 57, legge n. 689 del 1981
Stabilisce che la multa è sempre pena pecuniaria; la difesa l'ha richiamata per sostenere che la condanna sopravvenuta fosse in realtà pecuniaria e non detentiva; la Corte ha ritenuto detta considerazione non decisiva nel caso in cui la successiva sentenza abbia inflitto pena detentiva.
art. 606 codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (inosservanza o erronea applicazione di norme sostanziali); la Corte ha ritenuto i motivi proposti aspecifici e non idonei a superare il rigetto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Previsione che autorizza la motivazione sintetica nei limiti strettamente necessari per la decisione; richiamata per giustificare la motivazione semplificata adottata.
art. 61 cod. proc. pen. (comma 6)
a norma dell'art. 61.6 cod. proc. pen.
Richiamata nella parte che dispone l'onere delle spese e il versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la misura equitativamente fissando l'importo a euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Richiamata per affermare che, nella fattispecie, non risultano elementi di colpa della parte nell'aver proposto il ricorso; nonostante ciò è stata disposta la sanzione pecuniaria e le spese processuali.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena deve essere revocata obbligatoriamente ai sensi dell'art. 168 c.p. se, nel termine previsto, il beneficiario viene condannato per un delitto per il quale sia inflitta una pena detentiva: la forma del provvedimento (decreto penale, patteggiamento o sentenza) non impedisce l'operatività della revoca quando la sostanza della nuova condanna comporti pena detentiva.
- La distinzione formale tra pena pecuniaria e pena detentiva è rilevante: se la condanna sopravvenuta ha natura detentiva, opera l'obbligo di revoca; la circostanza che una multa sia disciplinata dall'art. 57 l. 689/1981 come pena pecuniaria non impedisce la revoca se la nuova pronuncia concreta una pena detentiva.
- Le doglianze di merito in Cassazione devono essere specifiche e adeguatamente motivate secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p.; motivazioni aspecifiche o ripetitive di ragionamenti già esperiti in sede di esecuzione sono in genere inammissibili.
- Quando sono intervenute più sopravvenienze giudiziarie (più condanne), il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità nel valutare la complessiva situazione di recidiva o reiterazione, e ciò rafforza la legittimità della revoca della sospensione.
- Se la successiva condanna fosse esclusivamente pecuniaria e, considerati i limiti di cumulabilità previsti dall'art. 164 c.p., le pene complessive rientrassero nei limiti consentiti, potrebbe sussistere spazio per contestare la revoca; tale situazione non è però quella esaminata nella sentenza in oggetto.
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