Cassazione Civile, Ordinanza n. 06207/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2007 emesso nei confronti di una società poi fallita, per operazioni soggettivamente inesistenti. L'Ufficio contestava che la contribuente fosse coinvolta in una frode carosello, avendo acquistato merci tramite fornitori fittizi o interposti, così da far apparire come intracomunitarie operazioni che sarebbero state, in realtà, di diversa provenienza. La società aveva impugnato l'accertamento, ma il ricorso era stato respinto in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla CTR. In Cassazione la società ha proposto otto motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e omessa ricostruzione di atti e difese; 2) violazione di norme processuali e penali per non aver attribuito efficacia preclusiva o vincolante all'esito del giudizio penale/archiviazione/assoluzione; 3) falsa applicazione delle regole sull'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti e della disciplina IVA; 4) omessa pronuncia sulla doglianza secondo cui non sarebbero derivati benefici alla società dalla partecipazione alla frode; 5) omesso esame di un fatto decisivo sul medesimo profilo; 6) ulteriore censura di motivazione apparente sul riparto dell'onere probatorio; 7) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla consapevolezza della frode carosello; 8) omessa pronuncia sulla questione sanzionatoria, con richiamo al criterio di proporzionalità ex art. 7 d.lgs. 472/1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica nella parte descrittiva, raggiungesse il minimo costituzionale perché, nella parte in diritto, riportava gli elementi essenziali della controversia, le difese delle parti e il contenuto delle decisioni di merito. Ha inoltre affermato che i provvedimenti penali evocati dalla ricorrente non impediscono al giudice tributario di valutare autonomamente i fatti, potendo le decisioni penali essere solo fonte di prova. Quanto al merito fiscale, la Corte ha ribadito il principio per cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare di avere adottato la massima diligenza esigibile. La CTR aveva motivato in modo congruo sulla conoscenza della frode, valorizzando la mancanza di controlli e di spiegazioni ragionevoli su acquisti di grande valore da soggetti sconosciuti. I motivi relativi a omessa pronuncia e omesso esame sono stati ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili, anche per il regime della doppia conforme. La doglianza sulle sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché apodittica e priva di adeguata allegazione e quantificazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È richiamato come base dei diversi motivi di ricorso per cassazione; il vizio ex n. 5 è ritenuto inammissibile nei casi di doppia conforme nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è esclusa quando la sentenza abbia comunque deciso sulla questione di fatto o quando la censura sia in realtà diretta a contestare la valutazione del materiale istruttorio.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione è ritenuta sufficiente se, pur sintetica, consente di comprendere la ratio decidendi e raggiunge il minimo costituzionale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È evocato dalla ricorrente per contestare la motivazione apparente, ma la Corte esclude il vizio.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 36, 58
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza tributaria e al processo tributario; la Corte non ravvisa violazioni.
art. 2697 c.c.
Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'onere probatorio grava dapprima sull'Amministrazione, che deve dimostrare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario, e poi sul contribuente per la prova contraria della massima diligenza.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 167 e ss.
È richiamata per l'assetto della detrazione IVA e dei presupposti di tutela, interpretati nel senso consolidato dalla giurisprudenza interna ed europea.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 19
È invocato dalla ricorrente nel motivo sull'onere della prova; la Corte lo richiama nel quadro della disciplina della detrazione e del controllo fiscale.
art. 408 c.p.p.
Il decreto di archiviazione non produce preclusioni nel processo tributario e non impedisce una diversa qualificazione dei fatti da parte del giudice tributario.
art. 654 c.p.p.
L'efficacia del giudicato penale nel processo tributario è esclusa per il decreto di archiviazione; la sentenza penale può semmai essere valutata come fonte di prova nei limiti indicati.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato per contestare la proporzionalità delle sanzioni, ma la censura è dichiarata inammissibile per apoditticità e difetto di allegazione.
Massime di principio
- Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, non solo l'inesistenza soggettiva del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode, oppure la sua colpevole ignoranza secondo l'ordinaria diligenza esigibile in concreto.
- Se l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio sulla frode carosello, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, valutata in rapporto alle circostanze del caso; non sono di per sé sufficienti la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, né l'assenza di vantaggi economici dalla rivendita.
- Nel processo tributario, il giudice può valutare autonomamente gli esiti del procedimento penale: il decreto di archiviazione non ha efficacia preclusiva e la sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario, potendo costituire soltanto un elemento di prova da apprezzare liberamente.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire la ratio decidendi; una motivazione sintetica è sufficiente se, nel suo complesso, rende comprensibili gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
- La censura per omessa pronuncia è infondata quando la questione dedotta riguarda in realtà un fatto valutato dal giudice o una diversa lettura del materiale probatorio; il vizio ex art. 112 c.p.c. non può essere trasformato in una critica al merito.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti della doppia conforme quando il ricorrente non dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado siano tra loro diverse.
- Le doglianze contro le sanzioni amministrative tributarie devono essere specifiche e supportate da adeguata allegazione degli atti e della misura sanzionatoria; una deduzione apodittica di sproporzione non è sufficiente per ottenere il sindacato di legittimità.
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