Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30728/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2013, con cui l'Amministrazione contestava alla società l'omessa contabilizzazione di una plusvalenza, l'indebita deduzione di costi di urbanizzazione e l'indebita detrazione dell'IVA. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello la CTR dell'Abruzzo aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo opponibile al Fisco una scrittura privata successiva alla compravendita, munita di data certa, con la quale le parti avevano ridotto il prezzo originariamente indicato nell'atto registrato, qualificandola come atto ricognitivo della volontà già espressa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa motivazione sulle reali ragioni economiche dell'operazione e violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992; 2) grave illogicità della motivazione, perché la CTR avrebbe dato rilievo all'opponibilità al Fisco della scrittura non registrata, pur avendo ritenuto comune la volontà delle parti nei due atti; 3) omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sulla specifica censura relativa alla non deducibilità dei costi di urbanizzazione sostenuti dall'acquirente prima della stipula dell'atto di vendita.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale e dalla disciplina sulla definizione agevolata. Nel merito ha rigettato i primi due motivi, escludendo che la sentenza della CTR fosse affetta da nullità per motivazione apparente o da manifesta illogicità: la CTR aveva infatti espresso, sia pure sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento, valorizzando la scrittura successiva munita di data certa come conferma della volontà già manifestata e la finalità non lecita prospettata dalla stessa contribuente. È stato invece accolto il terzo motivo, perché la CTR non si era pronunciata sulla censura dell'Ufficio relativa alla non deducibilità dei costi di urbanizzazione anteriori alla stipula, integrandosi così un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo in presenza di un'anomalia motivazionale che renda la sentenza nulla per mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • art. 36 del d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie, insieme all'art. 132 c.p.c., per censurare l'asserita insufficienza motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La sua violazione ricorre quando il giudice omette qualsiasi decisione su un capo di domanda o su un'eccezione di merito specificamente formulata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato nel definire il contenuto minimo della motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018

    È stato applicato per la sospensione dei termini di impugnazione ai fini della tempestività del ricorso.

  • art. 83 D.L. n. 18/2020

    È richiamato per la sospensione dei termini processuali introdotta per l'emergenza COVID-19.

  • art. 36 D.L. n. 23/2020

    È richiamato, unitamente alle altre norme emergenziali, per computare la sospensione dei termini di impugnazione.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile soltanto quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non basta la mera insufficienza o non condivisibilità dell'argomentazione.
  • In materia processuale, l'omessa pronuncia si verifica quando il giudice non si esprime affatto su una domanda, un'eccezione o un motivo di gravame ritualmente e specificamente introdotto, non essendo sufficiente una motivazione che ne lambisca solo indirettamente il contenuto.
  • La scrittura privata successiva alla compravendita, se munita di data certa, può essere valutata ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione finanziaria, quando il giudice di merito ne accerti la funzione ricognitiva della volontà già espressa dalle parti.
  • La Corte di cassazione, nel controllo sulla motivazione, non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest'ultimo abbia indicato una plausibile ricostruzione dei fatti e del significato degli atti.
  • In sede tributaria, il giudice deve pronunciarsi su tutte le specifiche censure dell'Ufficio o del contribuente che abbiano autonoma consistenza decisoria, a pena di cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.