Cassazione Civile, Ordinanza n. 06282/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un autista di autotreni e autoarticolati con una società di trasporti. La corte d'appello aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al rimborso delle spese per gli spostamenti tra Rovereto e Sommacampagna effettuati con mezzo proprio, condannando la società al pagamento di somme maturate fino a novembre 2019. La decisione di merito aveva valorizzato: la sede di lavoro pattuita in Rovereto; l'apertura, nel 2014, di un nuovo piazzale a Sommacampagna; l'accordo sindacale aziendale del 13 maggio 2014, interpretato come riferito a un compenso per prestazione lavorativa aggiuntiva e non a rimborso spese; l'applicazione dell'art. 28 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, ritenuto idoneo a fondare un rimborso per uso del mezzo proprio nell'interesse aziendale; e la liquidazione equitativa del credito ex art. 432 c.p.c. secondo tabelle ACI. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, notificandola alla controparte, che l'ha accettata. Dal testo emerge inoltre che il P.G. aveva concluso per il rigetto del ricorso, ma la Corte ha preso atto della rinuncia accettata.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando l'orientamento secondo cui la sanzione opera per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non per quella sopravvenuta. Non vi è quindi una decisione nel merito dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 28 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni
è stata richiamata come fonte del diritto al rimborso per l'uso del mezzo proprio nell'interesse aziendale, da determinarsi come indennità mensile o rimborso chilometrico concordato tra le parti
art. 432 c.p.c.
è stato utilizzato dalla corte territoriale per la liquidazione del credito con valutazione equitativa secondo tabelle chilometriche ACI
art. 390 c.p.c.
ha disciplinato la rinuncia al ricorso notificata dalla parte ricorrente
art. 391, comma 4, c.p.c.
è richiamato in relazione all'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la ratio sanzionatoria opera per l'inammissibilità originaria e non per quella sopravvenuta
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione senza decisione sui motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate.
- Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è funzionale a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e non si applica all'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- Quando il giudizio si chiude per causa sopravvenuta che impedisce la decisione nel merito, non si forma un principio di diritto sulla fondatezza delle censure originariamente proposte.
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