Sentenza n. 141/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 5324/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 5324/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Tale pronuncia aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente: euro 1.000,00 complessivi per una ricorrente, relativi agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ed euro 500,00 per l'altra, relativo all'anno scolastico 2024/2025. Il Ministero era stato condannato a erogare le somme mediante buoni elettronici di spesa. Le ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'amministrazione nonostante il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme spettanti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, dovrà intervenire come commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l'incarico di commissario ad acta è obbligatorio, non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza e deve essere svolto mediante deposito esclusivamente attraverso il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica. Ha inoltre avvertito che ogni ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo, integra il presupposto temporale per promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Concorre a fondare la condanna alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
d.m. n. 55/2014
È utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese, assumendo come riferimento i minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari per le fasi di studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione integrale della condanna.
- In caso di mancata esecuzione spontanea dell'ordine giudiziale entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione obbligata, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, l'incarico può essere svolto senza compenso autonomo, in quanto rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale soluzione è applicabile analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle contemplate dalla legge n. 89/2001.
- Il commissario ad acta nominato in un giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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