Cassazione Penale, Sentenza n. 16636/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolato dal difensore contestava: 1) la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131‑bis cod. pen. (richiesta non valutata o valutata senza adeguata motivazione); 2) l'omessa motivazione della Corte sull'istanza difensiva di applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso idoneo a essere esaminato, non manifestamente infondato, e ha verificato d'ufficio la questione della estinzione del reato per prescrizione. Avendo il reato contestato in continuazione risultato commesso il 23, 24 e 25/11/2016, la prescrizione è intervenuta il 25/11/2021 applicando congiuntamente gli artt. 157 e 161 cod. pen. Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (artt. 2, 76, comma 3)
Norme del decreto sulla disciplina della misura di prevenzione la cui violazione è stata ascritta all'imputato (contravvenuto al provvedimento del questore che gli inibiva il ritorno nel comune di Modena).
art. 131‑bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che la mancata applicazione non può essere giustificata con un generico richiamo ai precedenti penali: la valutazione richiede motivazione specifica.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Regole per il computo della prescrizione; applicando tali norme il termine di prescrizione è corso fino al 25/11/2021 (ultima giornata di commissione delle condotte in continuazione) e quindi il reato è estinto.
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma che consente alla Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza quando il reato è estinto per prescrizione; la Corte l'ha applicata per dichiarare l'estinzione del reato e chiudere il giudizio.
giurisprudenza (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, Sacco; Sez. U, n. 32 del 22/01/2000, De Luca; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale)
Richiamati principi consolidati: la genericità del riferimento ai precedenti non è sufficiente a escludere la causa di non punibilità; il rapporto di impugnazione non inidoneo consente alla Corte di legittimità di esaminare questioni rilevabili anche d'ufficio (quali l'estinzione del reato).
Massime di principio
- Se il giudice di merito omette di motivare la non applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (tenuità del fatto), la semplice richiamazione ai precedenti penali non basta: la decisione richiede una motivazione specifica e confrontata con i criteri della norma.
- Le richieste difensive di applicazione di sanzioni sostitutive devono essere esaminate e motivate in sentenza; l'omessa pronuncia può costituire motivo di censura in cassazione.
- In presenza di più atti in continuazione, la prescrizione si calcola a partire dall'ultima condotta (artt. 157 e 161 c.p.): è essenziale verificare le date esatte per valutare l'intervenuta estinzione del reato.
- Se la Cassazione accerta che il reato è estinto per prescrizione, può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.; ciò comporta la chiusura del procedimento penale per estinzione del reato.
- Nel preparare un ricorso o una difesa è fondamentale controllare i termini di prescrizione e, se rilevante, sollevare e motivare adeguatamente la richiesta di applicazione di misure alternative o la non punibilità per tenuità.
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