Ordinanza n. 591/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 436/2023, pronunciata dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, pubblicata il 3 ottobre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di correzione di errore materiale asseritamente presente nella sentenza del TAR n. 1475/2025
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza relativo al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 436/2023, la ricorrente ha depositato un'istanza per la correzione di un errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza del TAR n. 1475/2025, che aveva definito il giudizio. L'istanza non è stata notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il giudice ha rilevato la necessità di instaurare preventivamente il contraddittorio tra le parti nel procedimento di correzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la trattazione dell'istanza di correzione non potesse procedere senza la preventiva instaurazione del contraddittorio. A tal fine ha richiamato l'art. 86 c.p.a., che contempla le ipotesi di consenso e dissenso delle parti, nonché l'art. 287 c.p.c., applicabile al processo amministrativo nei limiti della compatibilità in virtù del rinvio esterno previsto dall'art. 39 c.p.a. Ha quindi assegnato alla ricorrente termine fino al 29 marzo 2026 per notificare al Ministero l'istanza di correzione e ha differito la trattazione alla camera di consiglio del 23 aprile 2026. Non è stata assunta alcuna decisione definitiva sull'istanza.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
duplice ipotesi del consenso e del dissenso delle parti stesse
Il procedimento di correzione dell'errore materiale richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti, anche per consentire la verifica dell'eventuale consenso o dissenso.
art. 287 c.p.c.
disciplina dettata dall’art. 287 c.p.c.
La disciplina civilistica della correzione degli errori materiali si applica al processo amministrativo nei limiti della compatibilità.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno consente l'applicazione al processo amministrativo delle norme del codice di procedura civile compatibili.
Massime di principio
- La trattazione di un'istanza di correzione di errore materiale nel processo amministrativo presuppone la preventiva instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti del giudizio.
- L'art. 287 c.p.c. disciplina la correzione degli errori materiali nel processo amministrativo nei limiti della compatibilità, in forza del rinvio esterno previsto dall'art. 39 c.p.a.; l'art. 86 c.p.a. richiede di considerare il consenso o il dissenso delle parti.
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