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Parere

Parere n. 1865/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Raffaele Francesco Padrone e Immacolata Padrone contro il Comune di Matera e nei confronti del Condominio di via Lupo Protospata n. 60 - Matera, per l’annullamento della ordinanza sindacale n. 390/2023 del 4 agosto 2023, avente ad oggetto «sospensione degli effetti dell’ordinanza n. 237 del 24.5.2023 prot. n. 51000/2023 - Edificio sito in Matera alla Via Lupo Protospata n. 60»; della scheda di intervento n. 2116 del 14 luglio 2021 redatta dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera avente ad oggetto “Comunicazione intervento per segnalazione dissesto”; della nota della Prefettura di Matera del 15 luglio 2021, avente ad oggetto “Matera. Condominio di Via Lupo Protospata nr. 60. Richiesta adozione provvedimenti urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità”; della relazione di sopralluogo del 15 luglio 2021 del Comune di Matera avente ad oggetto “Richiesta adozione provvedimenti urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità”; della nota del Settore Gestione del Territorio Servizio Urbanistica del Comune di Matera del 29 agosto 2024 avente ad oggetto “Trasmissione Ordinanza Sindacale n. 240/2024 del 5.8.2024 prot. n. 0082129 – Immobile di Via Lupo Protospata n. 60; della nota del Comune di Matera, Settore Gestione del Territorio, notificata ai ricorrenti in data 12 settembre 2024, avente ad oggetto “Ordinanza Sindacale n. 240/2024 – Riscontro alla nota prot. 0083967 del 12.08.2024 di “richiesta di revoca e diffida” e successive note prot. n. 0087658/2024- n.0089788/2024 – n. 0089941/2024 -n. 0090061/2024 – n. 0090917/2024 – n. 0090940/2024 – n. 0092524/2024 – n. 0093749/2024 – n. 0094071/2024 – n. 0094107/2024”.

Giustizia amministrativa202500102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 240/2024 del 5 agosto 2024, che ha sospeso per ulteriori dodici mesi gli effetti dell’ordinanza di revoca dello sgombero dell’edificio di via Lupo Protospata n. 60, nonché degli atti presupposti e connessi indicati nel ricorso.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti, proprietari di due unità immobiliari nello stabile, hanno contestato la reiterazione della sospensione degli effetti dell’ordinanza n. 237 del 24 maggio 2023, con cui era stata revocata per avvenuta ottemperanza la precedente ordinanza di sgombero n. 3009 del 16 luglio 2021. Hanno dedotto: violazione dell’art. 21-quater, commi 1 e 2, l. 241/1990, per mancanza dei presupposti eccezionali e delle gravi ragioni e per il superamento, attraverso due sospensioni consecutive, del limite di dodici mesi; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio; insussistenza di sopravvenute esigenze e dei presupposti sostanziali per dichiarare temporaneamente l’inagibilità; incompetenza del Sindaco rispetto alle attribuzioni dirigenziali ex art. 107, comma 2, d.lgs. 267/2000; impossibilità di dichiarare l’inagibilità e interdire l’accesso senza adeguati accertamenti, anche in presenza di certificazioni di agibilità depositate dai ricorrenti; nonché i vizi già denunciati contro la precedente ordinanza di sospensione. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità, in ragione della successiva ordinanza commissariale n. 325/2024 del 26 novembre 2024, che, dopo autonoma istruttoria, ha dichiarato temporaneamente inagibile l’immobile e disposto nuovamente lo sgombero. I ricorrenti hanno mantenuto l’interesse anche in vista di una futura azione risarcitoria e dell’accertamento previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità. L’ordinanza impugnata è stata superata dall’ordinanza commissariale n. 325/2024, adottata all’esito di un’autonoma istruttoria e di nuove valutazioni: gli effetti lesivi attuali, ossia la temporanea impossibilità di utilizzare l’immobile, derivano quindi esclusivamente da quest’ultimo provvedimento. L’eventuale annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata non procurerebbe un’utilità pratica, concreta e attuale. Non è sufficiente a mantenere l’interesse la dichiarata intenzione di promuovere un’azione risarcitoria e ottenere un accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., poiché nel ricorso straordinario è esperibile soltanto la tutela demolitoria di legittimità.

Osservazioni

Sopravvenuto difetto di interesse

Il ricorso è improcedibile perché l’ordinanza impugnata è stata superata dall’ordinanza commissariale n. 325/2024, emanata dopo un’autonoma istruttoria e recante una nuova dichiarazione temporanea di inagibilità e un nuovo ordine di sgombero. Gli effetti lesivi attuali dipendono da tale nuovo atto e l’annullamento dell’ordinanza impugnata non offrirebbe ai ricorrenti un’utilità concreta e immediata.

Interesse risarcitorio e accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a.

La prospettiva di una futura azione risarcitoria non consente di mantenere procedibile il ricorso straordinario né di ottenere in questa sede il solo accertamento dell’illegittimità, perché il rimedio è limitato all’annullamento per motivi di legittimità.

Motivi di illegittimità dell’ordinanza

I motivi relativi alla sospensione ex art. 21-quater l. 241/1990, alla mancata comunicazione di avvio, all’insussistenza delle ragioni di urgenza e dei presupposti di inagibilità, all’incompetenza del Sindaco e agli ulteriori vizi dedotti non sono stati esaminati nel merito, essendo il ricorso definito in rito per sopravvenuto difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Com’è noto l’unica azione esperibile a mezzo del ricorso straordinario è quella di annullamento per motivi di legittimità, giusto quanto previsto dall’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, sempre che sussista l’interesse a ricorrere ed esso permanga durante il giudizio.

    Il ricorso straordinario consente esclusivamente una pronuncia di annullamento per illegittimità e richiede che l’interesse a ricorrere sussista e permanga per tutta la durata del giudizio.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Né può darsi rilievo al dichiarato interesse, da parte dei ricorrenti, di coltivare una futura azione risarcitoria al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell’illegittimità ex art. 34, comma 3, c.p.a., posto che, come sopra chiarito, l’unica tutela erogabile a mezzo della decisione resa sul ricorso straordinario, è quella demolitoria (da ultimo, sul rilievo dell’interesse risarcitorio nel ricorso straordinario, cfr. Consiglio Stato, Sez. I, parere n. 1166 del 30 agosto 2024).

    La possibilità di ottenere l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori prevista dall’art. 34, comma 3, c.p.a. non amplia la tutela esperibile nel ricorso straordinario, che resta limitata all’annullamento.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario l’interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e riferito a un’utilità pratica, diretta e immediata; deve inoltre permanere durante il giudizio.
  • Quando il provvedimento impugnato è superato da un nuovo atto adottato all’esito di autonoma istruttoria e valutazione, il ricorso contro il precedente atto è improcedibile se gli effetti lesivi attuali discendono esclusivamente dal nuovo provvedimento e l’annullamento del primo non può procurare un’utilità concreta.
  • La prospettiva di una futura azione risarcitoria, anche se accompagnata dalla richiesta di accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., non mantiene l’interesse al ricorso straordinario, il cui ambito di tutela è limitato all’annullamento per motivi di legittimità.

Improcedibilità del ricorso contro la reiterazione della sospensione dello sgombero

Il parere della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario proposto da due proprietari di unità immobiliari contro il Comune di Matera, in relazione ai provvedimenti di sgombero e alla dichiarata pericolosità dell’edificio condominiale di via Lupo Protospata n. 60. La Sezione ha concluso per l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza pronunciarsi sulla legittimità sostanziale dell’ordinanza impugnata.

Vicenda amministrativa e provvedimenti impugnati

Nel 2021 il Sindaco aveva ordinato lo sgombero dell’edificio con l’ordinanza n. 3009 del 16 luglio 2021. Con l’ordinanza n. 237 del 24 maggio 2023 aveva poi revocato lo sgombero, ritenendo ottemperata l’ordinanza. L’efficacia della revoca è stata successivamente sospesa per dodici mesi con l’ordinanza sindacale n. 390 del 4 agosto 2023 e, per ulteriori dodici mesi, con l’ordinanza n. 240 del 5 agosto 2024, oggetto del ricorso in esame.

I ricorrenti avevano impugnato anche gli atti istruttori e di comunicazione relativi alla segnalazione del dissesto, tra cui la scheda dei Vigili del fuoco del 14 luglio 2021, la nota prefettizia e la relazione comunale del 15 luglio 2021, oltre agli atti comunali successivi indicati nel ricorso.

Motivi dedotti

I ricorrenti hanno contestato la legittimità della sospensione reiterata, sostenendo che mancassero le condizioni eccezionali e le gravi ragioni richieste dall’art. 21-quater l. 241/1990 e che il cumulo delle due sospensioni avesse superato il limite di dodici mesi, trasformando di fatto la sospensione in un annullamento definitivo in autotutela. Hanno inoltre denunciato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’assenza di sopravvenute esigenze e dei presupposti per l’inagibilità temporanea, nonché l’incompetenza del Sindaco rispetto alle attribuzioni dirigenziali previste dall’art. 107, comma 2, d.lgs. 267/2000.

Hanno altresì sostenuto che il Comune non avesse accertato la sopravvenuta inagibilità, né confutato le relazioni tecniche da loro prodotte e le certificazioni di agibilità; secondo i ricorrenti, l’amministrazione non avrebbe potuto disporre l’interdizione dell’edificio senza indicare puntualmente gli accertamenti e gli adempimenti necessari. Sono stati infine richiamati i vizi già dedotti contro la precedente ordinanza di sospensione.

Sopravvenuta ordinanza commissariale

Nel corso del procedimento il Comune ha prodotto l’ordinanza commissariale n. 325 del 26 novembre 2024. Il Commissario prefettizio ha rilevato che la revoca del precedente sgombero si fondava su una dichiarazione asseverata proveniente dal tecnico fiduciario di un singolo condomino, non deliberata dal condominio secondo le maggioranze previste e non supportata da indagini strumentali o diagnostiche. Ritenendo persistente la pericolosità strutturale e impossibile svolgere indagini approfondite a causa del comportamento asseritamente ostativo di un condomino, ha dichiarato temporaneamente inagibile l’immobile fino al deposito, entro tre mesi, di un’idonea relazione strutturale e ha nuovamente ordinato lo sgombero.

Valutazione sull’interesse al ricorso

La Sezione ha richiamato l’art. 8 d.P.R. 1199/1971: il ricorso straordinario consente soltanto l’annullamento per motivi di legittimità e richiede un interesse concreto e attuale, consistente in un’utilità pratica, diretta e immediata, che permanga durante il giudizio. Ha richiamato, sul requisito dell’interesse, Consiglio di Stato, Sezione III, 20 febbraio 2025, n. 1419.

L’ordinanza sindacale impugnata è stata superata dal nuovo provvedimento commissariale, adottato dopo un’autonoma istruttoria e nuove valutazioni. La temporanea impossibilità di fruire dell’immobile deriva quindi dalla nuova ordinanza n. 325/2024; l’annullamento dell’atto impugnato non procurerebbe un’utilità concreta ai ricorrenti.

Esito e limiti della tutela risarcitoria

La dichiarata intenzione dei ricorrenti di promuovere una futura azione risarcitoria e di ottenere un accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. non mantiene procedibile il ricorso. La Sezione ha precisato che la decisione resa in sede di ricorso straordinario può accordare soltanto tutela demolitoria e ha richiamato, sul rilievo dell’interesse risarcitorio in tale sede, il parere della Sezione Prima n. 1166 del 30 agosto 2024.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. I motivi di illegittimità dedotti non sono stati decisi nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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