Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6242/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Grosso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro (07/11/2019) che, in parziale riforma del decreto del G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia (26/04/2017, rito abbreviato), lo aveva condannato per: a) detenzione di arma clandestina (pistola Beretta cal. 7,65 priva di matricola con due caricatori); b) detenzione abusiva di armi (due scatole da 50 munizioni ciascuna, cal. 7,65); c) ricettazione. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione ed errata applicazione della legge penale (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.), sostenendo che per la contravvenzione di cui al capo b) la riduzione per il rito abbreviato doveva essere della metá e non di un terzo; (2) vizio di motivazione rispetto alla determinazione della pena base: nonostante la confessione, la Corte avrebbe ritenuto di non poter fissare la pena al minimo perché l'arma era efficiente, mentre l'efficienza non costituirebbe un quid pluris rispetto alla fattispecie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto applicabile la modifica normativa introdotta dalla legge 23/6/2017, n.103 (art.1, comma 44) che ha reso la diminuzione per il rito abbreviato per le contravvenzioni pari alla metá, applicabile anche ai fatti anteriori non definitivi. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e l'ha rideterminata in anni 1, mesi 3, giorni 25 di reclusione e euro 400,00 di multa. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile: in particolare il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la valutazione della pena e delle circostanze (inclusa l'efficienza e le modalità di occultamento dell'arma) rientra nella discrezionalità del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo illogicitá o arbitrio. La Corte ha motivato inoltre la possibilitá di rideterminare direttamente la pena appellandosi all'art. 620, comma 1, lett. o, cod. proc. pen., nella versione successiva alla legge n.103/2017.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    Norma che punisce la detenzione abusiva di armi; è il capo contravvenzionale contestato e rilevante ai fini della diminuzione prevista per il rito abbreviato.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; costituisce uno dei reati per cui l'imputato è stato condannato.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola la diminuzione della pena nel rito abbreviato; dopo la modifica introdotta dalla legge n.103/2017 (art.1, comma 44) la riduzione per le contravvenzioni è della metá e la Corte ne ha disposto l'applicazione retroattiva ai procedimenti non ancora definitivi.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 44

    Ha modificato l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che per le contravvenzioni la diminuente per il rito abbreviato è della metá; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma ai fatti anteriori fintanto che la sentenza non fosse divenuta irrevocabile.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Base interna per l'applicazione della lex mitior; consente l'applicazione della norma piú favorevole anche a fatti anteriori se la sentenza non è definitiva, giustificando la rilevabilità d'ufficio del trattamento sanzionatorio piú favorevole.

  • art. 620, comma 1, lett. o, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, nelle ipotesi previste, di rideterminare direttamente la pena senza rinvio quando la correzione è possibile senza riesame degli atti di merito; la norma è stata invocata per annullare senza rinvio e fissare la nuova pena.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi che disciplinano la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze; la Corte ha richiamato tali articoli per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione.

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7; legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, comma 3

    Richiamate in relazione al reato di detenzione di arma clandestina (arma priva di matricola); costituiscono il fondamento normativo del capo di imputazione per l'arma rinvenuta.

Massime di principio

  • La modifica normativa che introduce una diminuzione di pena piú favorevole (lex mitior) si applica ai procedimenti non ancora definitivi: può essere invocata anche in cassazione e rilevata d'ufficio.
  • Per le contravvenzioni processate con rito abbreviato la riduzione della pena, dopo la legge n.103/2017, è della metá; se nel provvedimento di merito è stata applicata una diminuzione minore, la Cassazione può correggere e rideterminare la pena quando ciò sia possibile senza riesame dei fatti.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena (art. 620 cod. proc. pen.) solo se la correzione non richiede nuova valutazione di merito o riesame degli atti dei giudici inferiori.
  • Le censure sulla congruità della pena e sulla valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice del merito; in Cassazione sono ammissibili solo se si dimostra illogicità, arbitrarietà o insufficiente motivazione.
  • La valutazione di elementi fattuali come l'efficienza dell'arma o le modalità di occultamento è rimessa al giudice del merito e può legittimamente influenzare la determinazione della pena anche quando è presente confessione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.