Cassazione Civile, Sentenza n. 23381/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la disconoscimento, operato dall'Agenzia delle Entrate, della deducibilità dell'ammortamento relativo a un impianto sportivo (campo di calcetto e bar) realizzato dalla società, per l'anno d'imposta 2008 (importo recuperato €1.758,00). Sostenevano che i costi avevano incrementato il valore di beni immobili strumentali/pertinenti e che la successiva concessione in locazione dell'impianto costituiva esercizio di attività d'impresa con rilevanza ai fini delle imposte dirette e dell'IVA (conseguente esigibilità dei canoni). Hanno dedotto violazione di norme del TUIR e della disciplina IVA nonché vizi di applicazione della legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto i costi per la realizzazione del campo di calcetto non inerenti all'attività d'impresa (commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli). La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'inerenza va valutata con riferimento all'oggetto sociale dell'impresa e richiede un nesso immediato e diretto tra il costo e l'attività aziendale; la mera potenzialità di produrre ricavi o una successiva locazione non era sufficiente a retroagire e rendere il costo inerente. Il ricorso è stato quindi rigettato e i contribuenti sono stati condannati al rimborso delle spese processuali dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in €2.300,00, oltre oneri prenotati a debito. La Corte ha altresì richiamato le disposizioni sul contributo unificato eventualmente dovuto.
Norme richiamate
art. 109, co. 2 lett. b) e co. 5, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma è richiamata in relazione al requisito di deducibilità dei costi; la Corte interpreta l'inerenza come nesso qualitativo riferito all'oggetto sociale dell'impresa, non come semplice utilità o possibilità di produrre ricavi.
artt. 3, co. 2 n. 1, 4, co. 2 n. 1, 6 e 19, d.P.R. 633/1972 (disciplina IVA)
Richiamate in relazione alla rilevanza ai fini IVA dei costi e dei canoni di locazione; la Corte afferma che anche ai fini IVA è necessario il nesso di inerenza con l'attività d'impresa per riconoscere la rilevanza fiscale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge), ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo in punto di diritto e di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012) e art. 13 comma 1-bis
Riferite in ordine all'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- L'inerenza dei costi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA va valutata rispetto all'oggetto sociale formalmente dichiarato: occorre un nesso immediato e diretto tra spesa e attività d'impresa.
- Non è sufficiente che una spesa possa, in astratto o successivamente, generare ricavi (ad es. tramite locazione a terzi) per qualificarla come inerente nel periodo in cui è stata sostenuta.
- L'accertamento della mancata inerenza è valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità; gravano sui contribuenti l'onere e la prova del collegamento con l'oggetto sociale.
- Il concetto di inerenza è qualitativo e distinto dalla nozione di congruità o utilità economica: la sproporzione o antieconomicità della spesa non determina automaticamente la non deducibilità, ma non ne costituisce nemmeno prova di inerenza.
- Nella pianificazione fiscale, per interventi su beni immobili o per iniziative non direttamente riconducibili all'attività sociale principale, è consigliabile documentare preventivamente la connessione funzionale con l'oggetto sociale (ad esempio mediante adeguamento statutario o prove di utilizzo strumentale) per evitare il rischio di disconoscimento.
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