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Sentenza

Sentenza n. 381/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 3 ottobre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 2 settembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202413757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per precedenti penali non dichiarati nella domanda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sull’emersione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, per cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, nonché sulla mancata dichiarazione di tale precedente nel modulo di domanda, predisposto per l’autocertificazione della posizione giudiziaria. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sostenendo che il provvedimento contenesse una motivazione meramente stereotipata e fosse privo di adeguato riscontro istruttorio. Ha inoltre richiamato l’esito negativo dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti reperiti dall’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico negativo dell’Amministrazione, fondato sia sulla condanna per cessione illecita di stupefacenti, intervenuta nel decennio antecedente la domanda, sia sulla mancata indicazione del precedente penale nell’autocertificazione. La condotta relativa agli stupefacenti è stata considerata particolarmente grave e sintomatica di inaffidabilità, di non compiuta integrazione nella comunità nazionale e di possibile mancata adesione ai valori costituzionali. Il giudice ha precisato che la valutazione amministrativa della personalità e dell’affidabilità del richiedente è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale e può attribuire rilievo ai fatti emersi anche indipendentemente dagli esiti o dalle risultanze formali dei certificati del casellario e dei carichi pendenti. Il giudizio non deve essere atomistico, ma complessivo e prognostico, considerando la natura del reato, la sua rilevanza sociale e la condotta complessiva dell’interessato. La mancata dichiarazione del precedente è stata ritenuta autonomamente significativa, anche a prescindere dalla configurabilità del reato di falso o dall’applicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, poiché idonea a interrompere il rapporto fiduciario con le istituzioni e a evidenziare una non compiuta integrazione. Lo stabile inserimento sociale ed economico non è stato ritenuto sufficiente a superare tali elementi, costituendo ordinariamente un prerequisito o una condizione ordinaria per il soggiorno e non un merito speciale. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, dell’affidabilità e dell’integrazione del richiedente, anche in prospettiva prognostica.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato utilizzato dall’Amministrazione per comunicare gli elementi ostativi emersi e consentire all’interessato di presentare osservazioni.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    La domanda di cittadinanza consentiva al richiedente di autocertificare la propria posizione giudiziaria; la mancata indicazione del precedente è stata valutata negativamente.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione non veritiera può giustificare la reiezione della domanda anche indipendentemente dalla configurabilità di un reato di falso, in quanto incide sul rapporto fiduciario con l’Amministrazione.

  • artt. 444 e 445 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è stata considerata elemento rilevante ai fini della valutazione amministrativa dell’affidabilità del richiedente.

  • artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990

    La condanna per cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso è stata ritenuta condotta di particolare gravità e allarme sociale, idonea a fondare un giudizio prognostico negativo.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992

    La soglia sanzionatoria prevista per i reati ostativi alla cittadinanza per matrimonio è stata richiamata quale parametro di particolare rilevanza della condotta penale, pur trattandosi nel caso concreto di naturalizzazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità e deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sull’affidabilità del richiedente, sulla sua integrazione e sulla sua adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
  • Una condanna per reati in materia di stupefacenti, anche se unica e risalente, può costituire elemento idoneo a fondare il diniego della cittadinanza quando, valutata nel periodo di osservazione antecedente alla domanda e insieme agli altri elementi del caso, sia ritenuta indicativa di inaffidabilità e di non compiuta integrazione.
  • La valutazione amministrativa della condotta del richiedente ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: lo stesso fatto può assumere una diversa rilevanza amministrativa anche in ragione delle finalità proprie del procedimento di naturalizzazione.
  • La mancata dichiarazione di un precedente penale nel modulo di domanda, quando il richiedente è tenuto ad autocertificare la propria posizione giudiziaria, può giustificare il diniego anche indipendentemente dall’accertamento di un reato di falso, perché incide sul rapporto di fiducia e collaborazione con le istituzioni.
  • Nel giudizio di affidabilità ai fini della cittadinanza, il mero stabile inserimento sociale o lavorativo non costituisce necessariamente un merito speciale idoneo a neutralizzare elementi penali negativi, potendo rappresentare una condizione ordinaria o un prerequisito del soggiorno regolare.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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