Ordinanza n. 392/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca dell’autorizzazione al subappalto prot. n. REG_UFFICIALE--OMISSIS-, a firma della Dirigente/RUP Ing. -OMISSIS- dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, notificato a mezzo PEC in pari data; nonché - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, e segnatamente, per quanto possa occorrere, della comunicazione della -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, con la quale detta società intimava la risoluzione immediata del contratto di subappalto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’autorizzazione al subappalto, unitamente agli atti connessi e alla comunicazione della società appaltatrice di risoluzione del contratto di subappalto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa subappaltatrice ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha revocato l’autorizzazione al subappalto, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento era fondato sulla ricostruzione di una violazione della normativa in materia di sicurezza. La ricorrente ha contestato tale ricostruzione in termini ritenuti dal Collegio generici. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, in relazione alla mancata partecipazione procedimentale. La controversia comprendeva anche l’impugnazione, per quanto occorrere, della comunicazione con cui la società appaltatrice aveva intimato la risoluzione immediata del contratto di subappalto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per l’insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che l’atto impugnato ricostruisse con precisione la violazione delle norme in materia di sicurezza, mentre le contestazioni della ricorrente fossero generiche. Ha inoltre ritenuto applicabile, con riferimento alla violazione dell’art. 7 l. 241/1990, la causa di non annullabilità prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, in ragione della stringente ricostruzione degli accadimenti effettuata dall’Amministrazione. Quanto al periculum, il Collegio ha rilevato di non poter sindacare né sospendere l’atto di risoluzione del rapporto contrattuale, la cui cognizione non rientra nei limiti della giurisdizione amministrativa, e di non poter quindi ripristinare l’esecuzione del rapporto, peraltro già eseguito nella sua parte più importante. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro, oltre IVA e CAP, per ciascuna parte costituita. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo e i relativi presupposti.
art. 7 l. 241/1990
Riguarda la comunicazione di avvio del procedimento; la sua violazione è stata ritenuta non decisiva ai fini cautelari in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
È stata considerata norma scriminante idonea a escludere l’annullabilità dell’atto per la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, alla luce della ricostruzione degli accadimenti operata dall’Amministrazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È richiamato in relazione alla contestazione, in camera di consiglio, della questione concernente i limiti della giurisdizione amministrativa sulla risoluzione del rapporto contrattuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando il provvedimento impugnato contiene una precisa ricostruzione della violazione contestata e le deduzioni del ricorrente si limitano a contestazioni generiche.
- La violazione delle garanzie partecipative non conduce necessariamente all’annullamento dell’atto quando, alla luce della concreta ricostruzione dei fatti, risulti applicabile la causa di non annullabilità prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Il giudice amministrativo non può adottare misure cautelari direttamente incidenti sulla risoluzione di un rapporto contrattuale la cui cognizione esula dalla giurisdizione amministrativa; ne consegue l’assenza di un periculum cautelare concretamente tutelabile mediante il ripristino del rapporto.
- Il periculum in mora deve essere valutato in relazione alla concreta possibilità del giudice di assicurare, con la misura cautelare richiesta, una tutela effettiva e coerente con i limiti della propria giurisdizione.
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