Cassazione Penale, Sentenza n. 29294/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta (capo H) sostenendo tre motivi: (1) violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in caso di overturning di una precedente assoluzione, poiché la Corte d'appello avrebbe riformato l'assoluzione con valutazioni atomistiche senza confrontarsi con la precedente valutazione probatoria; (2) vizio di motivazione ed errata applicazione della legge sostanziale in relazione all'art. 2639 c.c., lamentando che la Corte avrebbe attribuito al Di Luccio il ruolo di amministratore di fatto di Agrofin senza adeguati riscontri e nonostante fosse socio di maggioranza e privo di attività gestoria; (3) mancata prova della condotta concorsuale e della consapevolezza dolosa richiesta per la bancarotta, contestando che un mero interesse favorevole non possa essere sufficiente a fondare l'istigazione o il contributo causale al fallimento, soprattutto considerando l'impossibilità materiale del ricorrente a condurre le trattative (era agli arresti domiciliari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato preliminarmente la tardività dell'istanza di discussione orale. Sul merito: (1) ha dichiarato infondato il primo motivo perché la precedente sentenza di assoluzione richiamata dalla difesa era già stata annullata dalla Corte di legittimità, per cui non sussisteva l'obbligo di una motivazione rafforzata rispetto a quella assoluzione ormai priva di efficacia; (2) ha ritenuto il secondo motivo indeducibile/estraneo all'oggetto poiché la Corte d'appello non aveva qualificato il Di Luccio come amministratore di fatto ma come concorrente esterno e "regista" dell'operazione; (3) ha respinto il terzo motivo ritenendo che la Corte territoriale abbia motivato coerentemente la responsabilità: si è fondata in particolare sulla chiamata in correità di Alessio Ariolfo (che definì il Di Luccio "l'uomo che aveva il controllo di Agrofin"), corroborata da elementi documentali e intercettazioni (lettere relative alle trattative, firma per ricevuta di una lettera, presenza alla firma dell'accollo, contenuti delle intercettazioni). La Corte ha ricordato i principi interpretativi della fattispecie di bancarotta (reato a forma libera, pluralità di atti coordinati, dolo generico o consapevolezza dell'operazione idonea a provocare il dissesto) e ha ritenuto che la valutazione probatoria effettuata fosse logica e coerente. Conclusione: ricorso rigettato; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; niente a carico della parte civile in termini di liquidazione spese.
Norme richiamate
art. 2639 codice civile
Richiamato dalla difesa come parametro della censura sull'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla qualificazione fattuale adottata dal giudice di merito.
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare
La Corte ha richiamato i principi interpretativi: la fattispecie è un reato a forma libera composto da una pluralità di atti coordinati idonei a cagionare il fallimento; è sufficiente il dolo generico o la consapevolezza di porre in essere un'operazione intrinsecamente pericolosa per l'equilibrio economico della società (c.d. bancarotta preterintenzionale). La responsabilità può essere accertata anche sulla base di elementi indiziari e di collaborazione del chiamante in correità, se adeguatamente corroborati.
principio giurisprudenziale sulla motivazione rafforzata in caso di revoca/overturning di assoluzione
La Corte ha ricordato che l'obbligo di motivazione rafforzata sussiste quando si riforma una sentenza di assoluzione ancorché ancora efficace; nel caso concreto la sentenza di assoluzione richiamata era stata precedentemente annullata dalla Corte di Cassazione, pertanto non operava il citato onere rinforzato.
Massime di principio
- Se un'imputato invoca la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata a seguito di un overturning, verificare prima se la sentenza assolutoria richiamata sia ancora efficacemente vigente o sia stata annullata: l'obbligo sussiste solo se l'assoluzione formava ancora oggetto di giudicato non annullato.
- La qualificazione di "socio di maggioranza" non equivale automaticamente a "amministratore di fatto": per ritenere l'amministratore di fatto è necessario dimostrare l'effettivo esercizio dei poteri gestori, con specifici indici fattuali. Se il giudice di merito qualifica l'imputato come 'regista esterno', le censure su amministrazione di fatto possono risultare inammissibili/estranee.
- Nel reato di bancarotta derivante da pluralità di atti coordinati, non è necessario provare una volontà diretta a causare il fallimento; è sufficiente la consapevolezza di porre in essere operazioni intrinsecamente pericolose per la salute economico-finanziaria della società (dolo generico).
- La chiamata in correità di un coimputato può costituire elemento probatorio decisivo se corroborata da riscontri documentali, presenze agli atti, e intercettazioni: tali elementi, presi nel loro complesso, possono giustificare l'attribuzione di responsabilità anche senza un ruolo formale di gestione.
- L'impossibilità materiale (es. arresti domiciliari) dell'imputato a partecipare attivamente non esclude automaticamente la responsabilità se emergono elementi che provano la sua regia o il coordinamento a distanza delle operazioni.
- Nelle impugnazioni penali è importante distinguere tra censure di fatto (valutazione probatoria) e censure di diritto; molte volte la Cassazione valuta la congruità logico-giuridica della motivazione del giudice di merito senza rimettere in discussione la valutazione critica delle prove, salvo vizi motivazionali evidenti.
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