Cassazione Penale, Sentenza n. 24296/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la tardività della querela presentata dalla persona offesa, sostenendo che tra il fatto (febb. 2017) e la querela del 14/07/2017 fossero trascorsi circa cinque mesi e che la persona offesa avesse avuto piena contezza dell'illecito già nel marzo 2017. Tale eccezione veniva proposta in sede di cassazione come motivo di annullamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto (tardività della querela) non era stato sollevato nel corso del giudizio di appello e pertanto non poteva essere proposto per la prima volta in sede di legittimità. La tardività della querela è considerata questione che richiede accertamenti di fatto devoluti ai giudici di merito e quindi preclusa se non tempestivamente eccepita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Principio di diritto consolidato della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017 (Galizia); Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015 (Grasso); menzione anche Sez. 2, n. 37383 del 08/09/2016 (Federici)
La tardività della querela è un'eccezione che implica accertamenti di fatto spettanti al giudice di merito e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione. Se non dedotta tempestivamente nei gradi di merito, è preclusa in sede di legittimità.
Massime di principio
- La tardività della querela è una questione di fatto: va eccepita e documentata nei gradi di merito (udienza dibattimentale e appello); non può essere proposta per la prima volta in Cassazione.
- Chi contesta la validità o la tempestività della querela deve raccogliere e presentare in primo e secondo grado gli elementi probatori relativi alla data in cui la persona offesa ha avuto piena contezza dell'illecito.
- In sede di cassazione il Collegio valuta esclusivamente questioni di diritto o vizi procedurali dedotti nei gradi precedenti; eccezioni che richiedono accertamenti fattuali sono inammissibili se non previamente sollevate.
- La circostanza che un reato sia procedibile d'ufficio non rende automaticamente rilevabile in Cassazione la tardività della querela: la rilevazione della tardività resta subordinata agli accertamenti di merito.
- Per evitare l'inammissibilità è opportuno, in caso di strategia difensiva fondata su questioni di acquisizione della conoscenza del fatto (prescrizione, tardività della querela, estinzione per remissione), sollevare e provare tali eccezioni tempestivamente nei giudizi di merito.
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