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Sentenza

Sentenza n. 1616/2026 - Catania, Sezione 5

per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dal Comune di Trecastagni in ordine alla scheda di pesatura trasmessa dal Nucleo di Valutazione con verbale del 14.01.2025, prot. n. 1119 del 2025 intesa ad attribuire un punteggio significativamente più elevato rispetto a quello originario per il Settore Lavori Pubblici;

Giustizia amministrativa202600671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune sulla proposta di revisione della pesatura del Settore Lavori Pubblici trasmessa dal Nucleo di Valutazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente comunale, aveva ricoperto dal 2018 al 2025 l’incarico di responsabile del Settore Lavori Pubblici, titolare di incarico di elevata qualificazione. Dopo l’approvazione nel settembre 2024 delle schede di pesatura delle posizioni organizzative, il Sindaco aveva chiesto al Nucleo di Valutazione la revisione della pesatura del Settore Lavori Pubblici, ritenendo non adeguatamente rappresentate la complessità, la responsabilità e la strategicità delle relative funzioni. Il Nucleo di Valutazione, all’esito dell’istruttoria, aveva predisposto una nuova scheda con punteggio significativamente più elevato e l’aveva trasmessa alla Giunta comunale nel gennaio 2025. La Giunta non aveva adottato alcun provvedimento espresso. Dopo una sollecitazione e una diffida del ricorrente, il segretario generale aveva contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo, tra l’altro, che la revisione della pesatura avrebbe richiesto variazioni delle funzioni o una revisione complessiva delle posizioni, che la diffida non imponesse un obbligo procedimentale, che il ricorrente non avesse più interesse perché non era più responsabile del Settore Lavori Pubblici e che gli effetti di un’eventuale revisione sarebbero stati soltanto futuri. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. 241/1990, eccesso di potere per inerzia e illegittimità del silenzio-inadempimento; violazione dell’art. 31 c.p.a.; nonché eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e disparità di trattamento. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’assegnazione di un termine per provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse, senza esaminare le ulteriori eccezioni del Comune. Anche nei giudizi contro il silenzio devono sussistere le ordinarie condizioni dell’azione, tra cui un interesse a ricorrere concreto e attuale, consistente in un’utilità pratica, diretta e immediata ottenibile dalla pronuncia giudiziale. Al momento della proposizione del ricorso il dipendente non era più responsabile del Settore Lavori Pubblici, essendo stato assegnato al diverso Settore Urbanistica, Ambiente e Territorio; il precedente incarico era stato conferito ad altro soggetto. Pertanto, l’eventuale approvazione di una nuova e più favorevole pesatura avrebbe prodotto effetti solo pro futuro e avrebbe beneficiato l’attuale titolare dell’incarico, senza procurare al ricorrente alcuna utilità giuridica o economica. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio secondo cui la graduazione delle posizioni organizzative ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’esito in rito, della natura interpretativa delle questioni e della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    La deduzione dell’obbligo di conclusione del procedimento non supera la necessità che il ricorrente dimostri un interesse concreto e attuale alla definizione giudiziale della vicenda.

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio presuppone, oltre all’inerzia dell’amministrazione, la sussistenza delle ordinarie condizioni dell’azione, incluso l’interesse a ricorrere.

Massime di principio

  • Anche nell’azione avverso il silenzio-inadempimento devono sussistere tutte le ordinarie condizioni dell’azione, compreso un interesse a ricorrere concreto, attuale e correlato a un’utilità pratica, diretta e immediata.
  • Il ricorso contro il silenzio è inammissibile quando, al momento della sua proposizione, il ricorrente non riveste più la posizione organizzativa cui si riferisce il procedimento e l’eventuale provvedimento favorevole produrrebbe effetti soltanto pro futuro, senza vantaggi giuridici o economici per l’interessato.
  • La graduazione o pesatura delle posizioni organizzative ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva; di conseguenza, una nuova pesatura non attribuisce retroattivamente al precedente titolare gli effetti economici o giuridici spettanti alla posizione in essere.
  • L’interesse a ricorrere deve essere valutato in rapporto all’utilità concretamente conseguibile dalla pronuncia richiesta: se l’accoglimento dell’azione non è idoneo a modificare la situazione giuridica del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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