Sentenza n. 610/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1736/2024 pubblicata in data 03.04.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1736/2024, recante la condanna al riconoscimento e all'attribuzione del beneficio della carta docente per le annualità indicate
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1736/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e aveva condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio per le rispettive annualità. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e che l'Amministrazione non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito né ha fornito indicazioni sull'esecuzione. Il giudizio non comprendeva invece le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, essendo state distratte in favore dei difensori e non essendo stata proposta domanda di ottemperanza relativamente a tale capo. Il riferimento nella sentenza da eseguire al nominativo "Pittito Daniela" è stato qualificato come evidente errore materiale, non idoneo a incidere sull'individuazione della beneficiaria Daniela Pititto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, ritenendo comprovata la mancata esecuzione dell'obbligo di pagamento e non contestato il credito nell'an e nel quantum. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento. L'incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari delle ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alle docenti dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni era decorso, rendendo accertabile l'inottemperanza ministeriale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, unito alla mancata esecuzione dell'obbligo, legittima l'accertamento dell'inottemperanza e l'ordine giudiziale di pagamento.
- Quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo esecutivo e non fornisce elementi sull'avvenuta esecuzione, il giudice può ritenere non contestato il credito nell'an e nel quantum ai fini dell'ottemperanza.
- In caso di persistente inottemperanza all'ordine di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per sostituirsi all'amministrazione e compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ambito della cognizione e dell'esecuzione resta delimitato ai capi del titolo giudiziale specificamente azionati; le spese di lite distratte in favore dei difensori non sono comprese se l'azione di ottemperanza non è stata proposta anche per tale capo.
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