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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22108/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Ufficio aveva contestato la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA concernenti fatture per presunti "servizi di facchinaggio generali" emesse da due società cooperative. Secondo l'Amministrazione, le operazioni fatturate erano oggettivamente inesistenti: una delle emittenti era indicata come evasore totale e l'altra come soggetto fiscalmente irregolare; inoltre le fatture erano generiche e non consentivano di verificare le prestazioni effettivamente rese. La contribuente aveva sostenuto la reale esecuzione delle prestazioni producendo fatture e matrici degli assegni. I giudici di merito avevano dato ragione alla società ritenendo sufficiente tale documentazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, violazione delle norme tributarie e dell'art. 2697 c.c. per erronea distribuzione dell'onere della prova: in caso di operazioni oggettivamente inesistenti l'Ufficio deve solo fornire indizi anche tramite presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente dimostrare l'effettività, l'inerenza e l'ammontare del costo, non essendo sufficienti fatture e pagamenti. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e, comunque, violazione dell'onere della prova sulla questione dell'inerenza dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibili e fondati i due motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; una volta forniti elementi indiziari idonei a far presumere la fittizietà delle operazioni, grava sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza delle prestazioni e della deducibilità dei costi. La sentenza impugnata è stata censurata perché aveva invertito l'onere della prova, pretendendo dall'Ufficio una prova del coinvolgimento della contribuente nel disegno fraudolento e della sua consapevolezza, e aveva valorizzato documenti ritenuti inidonei (fatture e mezzi di pagamento). La Cassazione ha quindi cassato la decisione con rinvio a diversa sezione della CTR Lombardia, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    consente la deduzione in cassazione della violazione di legge e del vizio di nullità/motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova non può essere invertito; in materia di operazioni oggettivamente inesistenti il contribuente deve provare l'effettività e l'inerenza dei costi dopo che l'Ufficio abbia fornito elementi indiziari idonei.

  • art. 109 TUIR

    il costo è deducibile solo se inerente e adeguatamente provato quanto a esistenza e ammontare.

  • artt. 17, 18, 19 e 21, comma 7, DPR n. 633 del 1972

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina IVA e della detrazione dell'imposta in presenza di fatture relative a operazioni inesistenti.

  • artt. 51, 51-bis e 52 DPR n. 633 del 1972

    richiamati dalla ricorrente nell'ambito della disciplina dei poteri di accertamento e del controllo fiscale.

  • artt. 32, 33 e 75 TUIR

    richiamati dalla ricorrente in tema di accertamento e deducibilità dei costi.

  • art. 39 DPR n. 600 del 1973

    indicato dalla Corte quale base legislativa che consente all'Ufficio di fondare la prova anche su presunzioni semplici.

  • art. 54 DPR n. 633 del 1972

    indicato dalla Corte quale base legislativa che consente all'Ufficio di fondare la prova anche su presunzioni semplici in materia IVA.

  • art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo di ricorso relativo al vizio motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al requisito della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per la pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio mediante elementi indiziari e presunzioni semplici, senza dover fornire una prova piena dell'inesistenza delle operazioni.
  • Quando l'Ufficio ha fornito indizi gravi, precisi e concordanti della fittizietà delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la deducibilità dei relativi costi.
  • La mera esibizione della fattura, della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non è sufficiente a provare la realtà dell'operazione, poiché tali elementi sono compatibili con meccanismi fraudolenti.
  • In materia di IVA, il diritto alla detrazione non sorge per il solo fatto del pagamento dell'imposta indicata in fattura, ma presuppone un'operazione effettivamente esistente e inerente all'attività d'impresa.
  • Integra violazione dell'art. 2697 c.c. la decisione di merito che, a fronte di elementi indiziari dell'Ufficio, addossi a quest'ultimo la prova del coinvolgimento del contribuente nel disegno fraudolento o della sua consapevolezza, ove si tratti di operazioni oggettivamente inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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