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Sentenza

Sentenza n. 1965/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza parziale al giudicato della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1580/2025, relativo al pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie non godute e festività soppresse, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva integralmente eseguito la sentenza passata in giudicato, con la quale era stato disposto il pagamento di euro 3.553,09, oltre interessi legali, per l’indennità sostitutiva di ferie non godute e festività soppresse relative agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la rifusione delle spese. Nel corso del giudizio è emerso che l’amministrazione aveva autorizzato il pagamento dell’importo indicato nel titolo e aveva corrisposto la somma di euro 3.209,88, qualificata come valore netto fiscale della sorte capitale, mentre non erano stati pagati gli interessi legali. Il giudizio è quindi rimasto attuale limitatamente agli accessori dovuti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della persistente mancata corresponsione degli interessi. Ha accertato che il titolo giudiziale era stato ritualmente notificato, era passato in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’adempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato pagando, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza se anteriore, gli interessi ancora dovuti sulla sorte capitale. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega e con ulteriore termine di sessanta giorni, subordinatamente alla richiesta della ricorrente. Ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., sia perché l’esecuzione era stata avviata prima della notificazione del titolo esecutivo, sia perché le somme richieste erano interessi e il riconoscimento di ulteriori interessi avrebbe determinato un effetto anatocistico vietato dall’art. 1283 c.c. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori. La trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti è stata disposta per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione obbligata.

  • art. 114, comma 4, lettera e), d.lgs. n. 104/2010

    Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora in caso di mancata esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    È stato richiamato quale termine di legge decorso il quale l’amministrazione, destinataria del titolo giudiziale, era tenuta a provvedere.

  • art. 1283 c.c.

    È stato richiamato per escludere il riconoscimento di ulteriori interessi su somme già costituite da interessi, in applicazione del divieto di anatocismo.

  • art. 55 d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni

    È stato utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione abbia eseguito solo parzialmente il titolo giudiziale, il ricorso conserva interesse limitatamente alle prestazioni accessorie o residue non ancora adempiute, e il giudice può ordinare l’integrale conformazione al giudicato entro un termine assegnato.
  • Accertati la notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può imporre all’amministrazione il pagamento delle somme ancora dovute e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, subordinandone l’intervento alla richiesta della parte.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando l’esecuzione sia stata avviata prima della notificazione del titolo esecutivo e quando la sua applicazione comporterebbe il riconoscimento di ulteriori interessi su somme aventi già natura di interessi, in contrasto con il divieto di anatocismo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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