Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 220/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - della “scheda valutativa per sottoufficiali” compilata nei confronti del Maresciallo -OMISSIS- per il periodo 14 marzo 2024 - 31 agosto 2024; - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 31/01/2025 emesso dalla Guardia di Finanza, Comando Regionale Puglia; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale, prodromico e incompatibile con il ricorso.

Giustizia amministrativa202500342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Scheda valutativa per sottufficiali relativa al periodo 14 marzo 2024-31 agosto 2024 e provvedimento del 31 gennaio 2025 di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa, recante il giudizio complessivo di "superiore alla media", e il successivo rigetto del ricorso gerarchico, lamentando il peggioramento rispetto alla precedente qualifica di "eccellente". Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 689, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 90/2010, sostenendo che il compilatore della scheda coincidesse illegittimamente con il primo revisore, in violazione della distinzione funzionale tra compilazione e revisione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per motivazione erronea, illogica, incongrua, abnorme, contraddittoria, irragionevole ed erronea valutazione dei presupposti. In particolare, ha contestato il declassamento della voce relativa alla cultura generale nonostante il superamento di un corso per allievi marescialli, la riduzione del punteggio relativo alla resistenza fisica in assenza di patologie documentate e l'utilizzo di formule stereotipate per il rendimento in servizio.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura relativa alla coincidenza tra compilatore e primo revisore non era stata dedotta nel ricorso gerarchico; il giudizio giurisdizionale contro la decisione sul ricorso gerarchico non può introdurre motivi nuovi, salvo che il termine per impugnare l'atto originario non sia ancora decorso. Il TAR ha comunque ritenuto la censura infondata nel merito: il capitano aveva agito quale comandante della Compagnia e, contestualmente, quale comandante in sede vacante del Nucleo mobile, mentre la scheda era stata sottoposta alla revisione del Comandante provinciale quale secondo revisore, in conformità all'art. 689 d.P.R. n. 90/2010. Il secondo motivo è stato respinto perché non sussiste un diritto del militare alla conservazione della precedente valutazione, né l'obbligo di una motivazione rafforzata per ogni fisiologico peggioramento. Le valutazioni riferite a periodi diversi sono autonome e possono variare in relazione al rendimento, alle condizioni personali, alla sede, all'incarico, alle responsabilità e al contesto di servizio. Il contrasto con precedenti giudizi favorevoli non integra di per sé eccesso di potere. La motivazione della scheda è stata ritenuta intrinseca, poiché il giudizio complessivo discende dai giudizi analitici relativi alle singole qualità e deve essere verificato in termini di coerenza e consequenzialità interna. Non era necessario indicare specifici fatti o circostanze a sostegno del giudizio, trattandosi di una valutazione sintetica delle qualità e del rendimento nel periodo considerato. Il sindacato giurisdizionale sarebbe stato possibile solo in presenza di manifesta abnormità, illogicità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti, non ravvisati nel caso concreto. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1025 d.lgs. n. 66/2010

    Costituisce la base normativa della sottoposizione del militare alla valutazione caratteristica.

  • art. 689 d.P.R. n. 90/2010

    Disciplina le autorità competenti alla compilazione e alla revisione dei documenti caratteristici, prevedendo, in assenza del compilatore o di un revisore, l'intervento delle rimanenti autorità della linea ordinativa e la revisione da parte di non più di due autorità superiori.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere l'insufficienza della motivazione, ma il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione intrinseca risultante dal rapporto tra giudizi analitici e giudizio complessivo della scheda.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito al TAR di disporre la sollecita definizione del giudizio nel merito.

  • art. 97 Cost.

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile e comunque ritenuta infondata.

Massime di principio

  • Nel giudizio giurisdizionale proposto contro la decisione su un ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi nuovi non dedotti nella sede amministrativa, salvo che al momento della proposizione del ricorso gerarchico non sia ancora decorso il termine per impugnare l'atto originario; diversamente, il nuovo motivo consentirebbe di eludere il termine decadenziale di impugnazione.
  • Le valutazioni caratteristiche del personale militare riferite a periodi diversi sono autonome e non determinano un diritto alla conservazione della precedente qualifica; il peggioramento rispetto a una valutazione precedente non integra, da solo, contraddittorietà o eccesso di potere.
  • La motivazione di una scheda valutativa militare può essere intrinseca: è sufficiente che il giudizio complessivo e la qualifica finale risultino armonici e consequenziali rispetto ai giudizi analitici espressi per le singole qualità valutate.
  • I documenti caratteristici del personale militare non devono contenere un'elencazione analitica dei fatti o delle circostanze posti a fondamento del giudizio, essendo sufficiente un giudizio sintetico ma coerente sulle qualità e sul rendimento nel periodo considerato.
  • Una motivazione specifica e rafforzata per il peggioramento della valutazione è necessaria soltanto in presenza di uno scostamento particolarmente significativo rispetto ai giudizi precedenti; non è richiesta per un fisiologico calo di rendimento o per la riduzione di un solo livello valutativo.
  • Le valutazioni qualitative sul rendimento e sulle capacità del personale militare rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice solo in presenza di manifesta abnormità, illogicità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.