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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21817/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

L'autorità di regolazione ha impugnato il decreto del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione allo stato passivo, proposta contro il diniego di ammissione di un credito di circa 29,99 milioni di euro derivante da una sanzione pecuniaria irrogata per violazione dell'obbligo di acquisto di certificati verdi relativi all'anno 2012. La procedura era in amministrazione straordinaria. Il Tribunale aveva ritenuto che si trattasse di insinuazione ultra-tardiva non giustificata, poiché il credito, pur sopravvenuto nel corso della procedura, sarebbe stato tardivamente insinuato per causa imputabile alla pubblica amministrazione. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) nullità per eccesso di giurisdizione, sostenendo che il giudice fallimentare avrebbe invaso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità; 2) violazione dell'art. 101, comma 4, l. fall., assumendo che i crediti sopravvenuti sarebbero sempre ammissibili se insinuati entro un termine ragionevole dalla loro esistenza; 3) violazione dell'art. 101, ultimo comma, l. fall., dell'art. 2, comma 20, lett. c), l. 481/1995 e della disciplina sanzionatoria amministrativa, per avere il Tribunale confuso il momento della violazione con quello dell'accertamento e per avere richiamato in modo improprio la disciplina dei crediti dell'amministrazione finanziaria; 4) nullità per motivazione apparente ex art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il Tribunale non ha deciso sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio, ma solo sulla sussistenza dei presupposti per l'ammissione ultra-tardiva, conoscendo la questione amministrativa solo incidentalmente. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che la sopravvenienza del credito non coincide automaticamente con la non imputabilità del ritardo nell'insinuazione. Ha respinto il terzo e il quarto motivo, correggendo però la motivazione del Tribunale: il credito doveva essere considerato, già dall'avvio del procedimento sanzionatorio, un credito condizionato o comunque insinuabile con riserva; tuttavia, nel caso concreto, l'insinuazione ultra-tardiva era avvenuta a distanza di molti anni, ben oltre un termine ragionevole dalla cessazione dell'impedimento, sicché era preclusa. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione allo stato passivo e la non ammissibilità del credito.

Norme richiamate

  • art. 133, lett. l), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non è attratta quando il giudice concorsuale si limita a conoscere incidentalmente di un provvedimento per valutare l'ammissibilità di un credito nello stato passivo.

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Il motivo per difetto di giurisdizione è inammissibile se non coglie la reale ratio decidendi della decisione impugnata.

  • art. 101, comma 4, l. fall.

    La domanda ultra-tardiva richiede la dimostrazione di una causa esterna impeditiva della tempestiva attivazione e della successiva inerzia non imputabile solo fino a un termine ragionevole.

  • art. 101, ultimo comma, l. fall.

    L'insinuazione ultra-tardiva non è consentita se, cessato l'impedimento, il creditore resta inerte per un tempo non ragionevole.

  • art. 96 l. fall.

    I crediti condizionati possono essere ammessi con riserva; la nozione è ampia e comprende anche crediti la cui partecipazione al concorso dipenda da un evento futuro e incerto sopravvenuto in corso di procedura.

  • art. 55, ultimo comma, l. fall.

    La categoria dei crediti condizionali comprende anche quelli che non possono essere fatti valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale.

  • art. 45, quinto comma, d.lgs. n. 93 del 2011

    Richiamato quale base temporale per l'avvio del procedimento sanzionatorio dopo la comunicazione del GSE.

  • art. 2, comma 20, lett. c), l. n. 481 del 1995

    Norma invocata per il procedimento sanzionatorio dell'Autorità regolatoria.

  • legge n. 689 del 1981

    Richiamata come disciplina generale del procedimento sanzionatorio amministrativo punitivo.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sulla correttezza dell'azione amministrativa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato sia per il vizio di motivazione sia in relazione ai principi del giusto processo e della ragionevole durata.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare l'apparenza della motivazione.

Massime di principio

  • Il giudice concorsuale può verificare incidentalmente i presupposti di ammissibilità di un credito anche quando il suo accertamento sostanziale o provvedimentale appartenga alla giurisdizione di altro giudice; in tal caso non si determina invasione della giurisdizione altrui.
  • La sopravvenienza del credito durante la procedura concorsuale non equivale automaticamente a non imputabilità del ritardo nell'insinuazione: il creditore deve comunque dimostrare che il ritardo, anche dopo la cessazione dell'impedimento, non gli sia imputabile e che l'attivazione sia avvenuta entro un tempo ragionevole.
  • Ai fini dell'ammissione al passivo, un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un procedimento amministrativo o giudiziario pendente può essere trattato come credito condizionato e ammesso con riserva, purché il fatto costitutivo del credito sia già sorto e l'accertamento sia soltanto pendente.
  • La nozione di crediti condizionati rilevante per l'ammissione con riserva è ampia e non si limita ai soli crediti negoziali sottoposti a condizione sospensiva, ma comprende ogni credito preesistente la cui partecipazione al concorso dipenda da un evento futuro e incerto verificatosi in corso di procedura.
  • Quando l'ammissione con riserva sarebbe stata possibile già in una fase iniziale del procedimento, un'insinuazione ultra-tardiva proposta molti anni dopo può essere dichiarata preclusa per assenza di una giustificazione oggettiva dell'inerzia per tutto l'arco temporale rilevante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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