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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-480/22

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 novembre 2023. — EVN Business Service GmbH e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedure di ricorso in materia di appalti pubblici - Direttiva 2014/25/UE - Articolo 57, paragrafo 3 - Ente aggiudicatore con sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede una centrale di committenza che agisce a suo nome e per suo conto - Accesso alle procedure di ricorso - Regole procedurali applicabili e competenza degli organi di ricorso. — Causa C-480/22

Giurisprudenza europea62022CJ0480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato un caso di appalto settoriale transfrontaliero gestito da una centrale di committenza austriaca per un ente aggiudicatore bulgaro. Ha chiarito che il criterio decisivo è la diversa sede dei due soggetti coinvolti, non la collocazione del soggetto che eventualmente li controlla. Ha inoltre stabilito che la regola di conflitto di leggi dell'articolo 57, paragrafo 3, copre anche le procedure di ricorso e la competenza dell'organo adito.

Appalti pubblici settoriali transfrontalieri: criteri per qualificare una centrale di committenza "ubicata in un altro Stato membro" e disciplina delle procedure di ricorso applicabile.

La questione giuridica

Se, ai fini dell'articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/25, un'attività di centralizzazione delle committenze debba considerarsi svolta da una centrale di committenza "ubicata in un altro Stato membro" quando l'ente aggiudicatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello della centrale, a prescindere dal luogo di stabilimento dell'ente che controlla tali soggetti. Inoltre, se la regola di conflitto di leggi dell'articolo 57, paragrafo 3, si estenda anche alle norme sulle procedure di ricorso e sulla competenza dell'organo di ricorso ai sensi della direttiva 92/13.

Principio di diritto

L'articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/25 va interpretato nel senso che vi è una centrale di committenza "ubicata in un altro Stato membro" quando la centrale di committenza e l'ente aggiudicatore hanno sede in Stati membri diversi, senza che rilevi il luogo in cui ha sede l'eventuale ente terzo che li controlla. La stessa disposizione, letta alla luce dei considerando 78 e 82, si applica anche alle procedure di ricorso previste dalla direttiva 92/13 e alla competenza dell'organo di ricorso, quando la centrale di committenza abbia curato lo svolgimento della procedura di aggiudicazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/25/UE
  • Articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2014/25/UE
  • Articolo 2, punto 10 e punto 12, direttiva 2014/25/UE
  • Articolo 4, direttiva 2014/25/UE
  • Direttiva 92/13/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, direttiva 92/13/CEE
  • Considerando 78, direttiva 2014/25/UE
  • Considerando 82, direttiva 2014/25/UE
  • Articolo 180, paragrafo 2, BVergG 2018

Appalti pubblici transfrontalieri e procedure di ricorso

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in materia di appalti nei settori speciali. La Corte è stata chiamata a interpretare l'articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE in un contesto di centralizzazione delle committenze tra soggetti stabiliti in Stati membri diversi.

Fatti e procedimento principale

Nel 2020 era stata avviata una procedura per un accordo quadro relativo a lavori di posa di impianti elettrici e opere connesse, suddivisa in 36 lotti situati in Bulgaria. L'ente aggiudicatore era la società bulgara ER Yug, mentre la società austriaca EBS operava come centrale di committenza e rappresentante dell'ente aggiudicatore. Le imprese bulgare Elektra EOOD e Penon EOOD, escluse, hanno impugnato le decisioni di mancata aggiudicazione; il Landesverwaltungsgericht Niederösterreich si è dichiarato incompetente, ritenendo che la controversia avesse un collegamento territoriale con la Bulgaria.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se l'attività di centralizzazione delle committenze debba considerarsi svolta da una centrale "ubicata in un altro Stato membro" quando ente aggiudicatore e centrale si trovano in Stati membri diversi, a prescindere dal controllo esercitato da un terzo soggetto;
  • se la norma di conflitto dell'articolo 57, paragrafo 3, si estenda anche alle norme sulle procedure di ricorso e sulla competenza dell'organo di ricorso ai sensi della direttiva 92/13;
  • solo in via subordinata, se la competenza dell'organo di ricorso dipenda dalla natura del soggetto pubblico che controlla l'ente aggiudicatore.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2014/25/UE, soprattutto gli articoli 2, punto 10 e punto 12, 4 e 57;
  • la direttiva 92/13/CEE, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, quarto comma;
  • i considerando 78 e 82 della direttiva 2014/25;
  • l'articolo 267 TFUE quale base del rinvio.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che sia la centrale di committenza sia l'ente che conduce la procedura sono enti rilevanti ai sensi della direttiva 2014/25 e che il criterio di collegamento a uno Stato membro è di natura territoriale. Quando centrale di committenza ed ente aggiudicatore sono stabiliti in Stati diversi, la procedura ricade nella disciplina degli appalti transfrontalieri mediante centrale di committenza.

La Corte esclude che il collegamento debba dipendere dalla sede dell'ente terzo che eventualmente controlla i soggetti coinvolti. Tale elemento non è previsto come criterio pertinente dall'articolo 57, e il legislatore lo utilizza espressamente solo quando intende valorizzare un legame diverso, come nel caso dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Pur riconoscendo che il testo dell'articolo 57, paragrafo 3, si riferisce letteralmente alla disciplina della fornitura delle attività di centralizzazione delle committenze, la Corte valorizza il contesto normativo e l'effetto utile della disposizione. I considerando 78 e 82 indicano che il legislatore dell'Unione ha inteso disciplinare in modo uniforme non solo il diritto sostanziale applicabile, ma anche il regime dei ricorsi relativo agli appalti transfrontalieri.

Ne deriva che, quando la centrale di committenza ha gestito la procedura di aggiudicazione, la regola di conflitto di leggi dell'articolo 57, paragrafo 3, si applica anche alle procedure di ricorso ai sensi della direttiva 92/13 e, dunque, alla determinazione della competenza dell'organo di ricorso. La Corte collega tale soluzione anche all'articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 92/13, che impone agli Stati membri di garantire un ricorso efficace contro le decisioni degli enti aggiudicatori.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l'articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/25 va interpretato nel senso che esiste una centrale di committenza "ubicata in un altro Stato membro" quando l'ente aggiudicatore ha sede in uno Stato membro diverso da quello della centrale, indipendentemente dalla sede dell'eventuale ente controllante;
  • la medesima disposizione, letta alla luce dei considerando 78 e 82, si applica anche alle procedure di ricorso della direttiva 92/13 relative a tali attività, quando la centrale di committenza ha gestito la procedura di aggiudicazione.

Principio affermato

La disciplina degli appalti congiunti transfrontalieri mediante centrale di committenza si fonda sul criterio territoriale della diversa sede dei soggetti coinvolti e non sulla sede dell'ente che eventualmente li controlla; inoltre, la legge dello Stato della centrale di committenza regola non solo la procedura di gara, ma anche i ricorsi contro gli atti adottati nell'ambito di tale procedura, se la centrale ne ha curato lo svolgimento.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciappalti transfrontaliericentrali di committenzaprocedure di ricorso negli appaltiriparto di competenza giurisdizionale

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