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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8998/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GUP del 28/07/2021 che aveva rigettato la sua richiesta di fissare un'udienza preliminare per deliberare sul rinvio a giudizio nei confronti di Roberto Barabino per il reato di bancarotta documentale. Nel procedimento era intervenuta una riformulazione dell'imputazione e una sentenza di patteggiamento (19/11/2018) che aveva omesso di pronunciarsi espressamente sulla bancarotta documentale contestata a Barabino; il P.M. ha lamentato che tale omissione derivava da un'illegittima ritrattazione dell'azione penale da parte del P.M. stesso e che il rigetto della richiesta di fissazione dell'udienza aveva determinato una stasi del procedimento e pregiudicato il contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che la sentenza di patteggiamento fosse viziata per l'assoluto silenzio sulla fattispecie di bancarotta documentale ascritta a Barabino; la ritrattazione dell'azione penale da parte del P.M. non produce effetti idonei a sottrarre il giudice al dovere di pronunciarsi su tutte le imputazioni esercitate. La Corte ha rilevato che l'omessa statuizione su quel capo integra l'inesistenza della decisione rispetto a quel capo, mentre la sentenza di patteggiamento resta irrevocabile solo rispetto ai capi per i quali è stata applicata la pena concordata. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 50 cod. proc. pen. (comma 3)

    Il principio dell'irretrattabilità dell'azione penale: il PM non può unilateralmente eliminare elementi essenziali o circostanziali dell'imputazione esercitata; una ritrattazione non ha efficacia per sottrarre il giudice al dovere di decidere.

  • art. 60 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'elencazione di norme pertinenti al tema dell'attività del pubblico ministero e della formazione dell'imputazione; la Corte l'ha considerato nel contesto della disciplina processuale generale che regola l'azione penale.

  • art. 418 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la Corte ha ricordato che la richiesta di patteggiamento non può essere limitata a un frammento della condotta originaria e che il giudice, nell'accogliere patteggiamenti, è tenuto a motivare specificamente le scelte; l'omessa decisione su un capo rende la statuizione inesistente per quel capo.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma relativa al procedimento con rito abbreviato; citata nell'ampio quadro delle norme che disciplinano le fasi decisionali e i limiti della definizione anticipata del giudizio; la Corte distingue tra decisioni valide su alcuni capi e omissioni su altri.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Regole sulla formazione del giudicato: la Corte ha richiamato il principio per cui l'inesistenza della decisione su un capo impedisce che il vizio sia sanato dal giudicato e richiede nuovo giudizio per quella imputazione.

  • art. 516 e art. 517 cod. proc. pen.

    Indicati come norme che regolano i poteri del P.M. nel corso del dibattimento: il P.M. può integrare l'accusa ma non può autonomamente correggere o riformulare al ribasso l'imputazione, competenza questa del giudice.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la decisione del giudice riguardo alle richieste di riti alternativi e ai presupposti per accogliere accordi; la Corte osserva che il giudice deve illustrare le ragioni specifiche per recepire accordi limitati ad alcuni capi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che limita l'oggetto del motivo in cassazione: richiamata perché il ricorso era formulato nei limiti previsti per il gravame in Cassazione del PM.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. l. 18/12/2020, n. 176)

    Norma formale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte alle parti e alla Corte ai sensi della disciplina emergenziale citata; rilevante solo per la procedura di trasmissione degli atti.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero non può, con una mera ritrattazione unilaterale, eliminare efficacemente un capo di imputazione già esercitato: tale iniziativa non esime il giudice dal dovere di pronunciarsi su tutte le imputazioni oggetto dell'azione penale.
  • Se in una sentenza di patteggiamento il giudice omette di pronunciarsi su uno dei capi per i quali era stato disposto il rinvio a giudizio, l'assenza di statuizione su quel capo comporta l'inesistenza della decisione rispetto a quel capo e non può essere sanata dal giudicato.
  • La sentenza di patteggiamento è, invece, irrevocabile rispetto ai capi per i quali è stata applicata la pena concordata e che risultano espressamente decise; la parzialità del patteggiamento può produrre effetti definitivi solo sui capi espressamente compresi nell'accordo.
  • Il giudice che valuta una richiesta di patteggiamento deve motivare specificamente le ragioni per accettare un accordo limitato ad alcuni capi e non può omettere di pronunciarsi sugli altri capi; l'omissione può giustificare l'annullamento del provvedimento.
  • In presenza di omissione decisoria su un capo, il rimedio è l'annullamento e la prosecuzione del procedimento (o la rinnovazione della fase di giudizio) per quel capo: pertanto chi esercita l'azione penale (P.M.) deve impugnare o sollecitare il completamento della decisione quando necessario.
  • Quando si tratta di reati fallimentari distinti, la condanna definitiva per uno non preclude automaticamente l'esercizio dell'azione penale per altri fatti di bancarotta distinti e storicamente differenti (attenzione al ne bis in idem valutato in termini sostanziali).

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