Cassazione Penale, Sentenza n. 14036/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 12/02/2021 che aveva confermato la condanna per varie fattispecie di bancarotta (capo A: bancarotta patrimoniale per distrazione; capo B: bancarotta fraudolenta documentale; capo C: originariamente ricorso abusivo al credito poi riqualificato in bancarotta impropria da operazioni dolose) e aveva altresì dichiarato l'estinzione per prescrizione di altri reati (capo E) per alcuni imputati. I motivi principali di ricorso denunziavano vizi di motivazione e travisamento della prova, contestavano la riqualificazione del capo C), la carenza di prova del dolo e del nesso causale con il dissesto, la qualificazione come distrazione della cessione/affitto del ramo d'azienda, la mancata considerazione delle deduzioni difensive e delle prove documentali e orali, noncheé censure sulla mancata riqualificazione nel reato di bancarotta preferenziale e sulla corretta attribuzione delle aggravanti e delle attenuanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondati alcuni ricorsi e assorbite le altre questioni, con esiti differenziati: 1) Capo C: la Corte ha ritenuto erronea la qualificazione dei fatti come bancarotta impropria da operazioni dolose e ha stabilito che l'ipotesi corretta deve essere quella di ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.); poiché è intervenuta la dichiarazione di fallimento, il termine prescrizionale prolungato è decorso, pertanto la sentenza è stata annullata senza rinvio per prescrizione. 2) Capi A e B: la sentenza di appello è stata annullata con rinvio per vizi di motivazione e insufficiente valutazione delle difese; la Corte ha rilevato carenze nella prova del dolo distrattivo connesso alla cessione/affitto del ramo d'azienda, nella prova della sottrazione/omessa consegna delle scritture contabili e nella spiegazione del nesso causale tra operazioni contestate e dissesto; ha quindi disposto nuovo esame con valutazione specifica delle posizioni individuali (anche per Miccoli e Gentile). 3) Altre questioni, incluse quelle relative alla riqualificazione del capo C in appello, al travisamento della prova e alle censure sulle prove documentali/orali, sono state ritenute assorbite o accolte nella misura necessaria per la decisione. In sintesi: ricorsi parzialmente accolti; annullamento senza rinvio per prescrizione per capo C; annullamento con rinvio per carenze motivazionali sui capi A e B.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, legge fallimentare (R.D. 267/1942)
La Corte ha ricordato che per la configurabilità della bancarotta per operazioni dolose occorre dimostrare che le operazioni abbiano cagionato o concause il dissesto; si richiede la consapevolezza della "natura dolosa" dell'operazione e l'astratta prevedibilità dell'evento. In mancanza di elementi che colleghino specifiche operazioni al dissesto, la riqualificazione in questa fattispecie non è giustificata.
art. 218 legge fallimentare (ricorso abusivo al credito)
Distinto dall'art. 223, richiede la dissimulazione dello stato di insolvenza per ottenere credito dall'istituto; la Corte ha ritenuto che nei casi in esame mancassero elementi chiari per accertare se le banche fossero consapevoli o meno della dissimulazione e ha ritenuto che, ove proprio tale fattispecie fosse corretta, la prescrizione potesse essere decorso.
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare (bancarotta documentale)
La norma prevede ipotesi alternative: sottrazione/omessa consegna di scritture contabili (richiede dolo specifico) o tenuta della contabilità in modo da impedirne la ricostruzione (richiede dolo generico). La Corte ha richiamato l'onere dell'accusa di provare il dolo specifico quando si adduce l'omessa consegna e ha censurato la mancata valutazione delle deduzioni difensive secondo cui le scritture erano reperibili presso la società locataria o comunque note al curatore.
artt. 81, 110, 483 cod. pen. e art. 2632 cod. civ.
artt. 81, 110, 483 c.p.; art. 2632 c.c.
Norme menzionate nella imputazione (capo E) relative a reati di falso e truffa in danno degli istituti di credito e responsabilità civile; la Corte ha segnalato che talune posizioni sono state dichiarate estinte per prescrizione in primo grado/secondo grado per alcuni imputati.
art. 218, 219, 225 R.D. 267/1942 (richiamati nel capo C)
art. 218; art. 219 comma 1; art. 225 R.D. 267/1942
Richiamati nella contestazione originaria; la Corte ha valutato l'adeguatezza della qualificazione e ha ritenuto che la ricostruzione non dimostrasse il nesso di causalità con il dissesto necessario per la fattispecie di cui all'art. 223 comma 2.
art. 521 cod. proc. pen.
La norma è stata evocata dai ricorrenti in relazione alla riqualificazione del fatto in appello: la Corte ha richiamato che una riqualificazione che trasformi radicalmente l'imputazione può ledere il diritto di difesa se non adeguatamente anticipata e motivata.
D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 e D.Lgs. n. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia)
D.L. 31/10/2022, n. 162; D.Lgs. n. 150/2022
Segnalata dal difensore di D'Erchia in relazione a possibili mutamenti del regime sanzionatorio più favorevole; la questione è stata sollevata ma non risolta nel provvedimento riportato, essendo una istanza di differimento e una questione di possibile legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.) e bancarotta per operazioni dolose (art. 223, comma 2): la prima richiede la dissimulazione allo scopo di ottenere credito, la seconda richiede che le operazioni abbiano causato o concause il dissesto e la prevedibilità dell'evento.
- Per la configurazione della bancarotta per operazioni dolose l'accusa deve dimostrare il nesso causale o concausale tra le operazioni contestate e il dissesto; senza elementi specifici su quali fatture o operazioni abbiano inciso sul passivo, la riqualificazione non regge.
- La cessione o l'affitto di rami d'azienda non sono di per sé distrazioni: occorre provare corrispettivo inadeguato, mancato pagamento o destinazione patrimoniale estranea all'impresa e il dolo (volontà consapevole di destinare il patrimonio diversamente).
- In materia documentale (bancarotta documentale) è necessario precisare quale delle due alternative dell'art. 216 si sostiene: la sottrazione/omessa consegna richiede dolo specifico (intento di arrecare danno o profitto indebito), mentre la tenuta tale da impedire la ricostruzione richiede dolo generico e libri rinvenuti e esaminati.
- La riqualificazione in grado d'appello non può mutare radicalmente la contestazione senza che la difesa abbia avuto la possibilità di adeguarsi; la carenza di motivazione sui punti sollevati in appello è motivo di annullamento o rinvio.
- I termini di prescrizione per reati fallimentari rilevano in relazione alla data della dichiarazione di fallimento; ove la riqualificazione produca prescrizione decorso tale termine può seguire l'annullamento senza rinvio.
- Il giudice d'appello deve esaminare e motivare espressamente le deduzioni difensive ed i mezzi di prova prodotti in appello; l'omissione di risposta a doglianze rilevanti è vizio che può comportare annullamento.
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