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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20211/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello a un anno di reclusione e 2.000 euro di multa previa riqualificazione del fatto nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Con i primi tre ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 20-bis c.p., sostenendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente valutato la sua personalità e non avrebbe considerato la possibilità di predisporre un programma compatibile con una misura cautelare in corso in altro procedimento. Con il quarto motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e un precedente reato già giudicato con sentenza del Tribunale di Brindisi del 6 giugno 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, oltre che manifestamente infondati, perché il diniego della pena sostitutiva era sorretto da motivazione puntuale e congrua, fondata sulla gravità del fatto, sulla negativa personalità dell'imputato, sulle plurime condanne anche in materia di stupefacenti e su un recente arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish e banconote contraffatte. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della continuazione, poiché non risultava l'unicità del disegno criminoso, anche in ragione della distanza temporale di circa un anno e mezzo tra la coltivazione di marijuana dell'aprile 2017 e la detenzione di stupefacenti del 3 agosto 2018. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Disposizione applicata in sede di riqualificazione del fatto come detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità.

  • art. 20-bis c.p.

    Invocato dalla difesa per ottenere l'applicazione di una pena sostitutiva, ma il suo diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua in relazione alla prognosi negativa sulla rieducazione e sul rispetto delle prescrizioni.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione al vincolo della continuazione; la Corte ha escluso la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e motivate dal giudice di merito, quando non siano assistite da una specifica critica delle argomentazioni decisorie.
  • Il diniego della pena sostitutiva può essere legittimamente fondato su una valutazione complessiva della personalità dell'imputato, della gravità del fatto e dei precedenti penali, quando da tali elementi emerga l'assenza di una positiva prognosi di rispetto delle prescrizioni e di efficacia rieducativa della misura.
  • Ai fini del riconoscimento della continuazione è necessario che emergano elementi univoci dell'unicità del disegno criminoso; la sola assonanza tipologica tra condotte non basta, soprattutto se la distanza temporale tra i fatti è significativa.
  • Le censure di vizio motivazionale sono inammissibili quando investono scelte di merito sorrette da motivazione non illogica e adeguata e non evidenziano reali omissioni o manifeste contraddizioni della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, è legittima la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioniReati ostativi
RamiStupefacentiProcesso penaleEsecuzione penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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