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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50318/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione. Il ricorrente deduceva: (1) vizio ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., sostenendo che il termine utile per la richiesta di condono andrebbe valutato alla luce di successivi interventi normativi (1985, 1994, 2003) e che la copertura dell'opera abusiva sarebbe stata ultimata entro i termini utili (con particolare riferimento a una porzione minimale del solaio), nonostante un accertamento sulla copertura datato 12/12/1994; (2) vizio per motivazione illogica e conflitto con l'art. 2 comma 2 c.p.p. e art. 34 comma 2 c.p.a., poiché si sosteneva che la valutazione penale sull'ultimazione non dovrebbe incidere sul procedimento amministrativo di sanatoria concluso con provvedimento in data 08/07/2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui la domanda doveva essere valutata rispetto alla disciplina pertinente (il "primo" condono L. 47/1985) e che non è ammessa un'automatica estensione, senza previsione normativa, dei termini o requisiti stabiliti da successive e distinte discipline (es. il "terzo" condono del 2003). La Corte ha osservato che l'affermazione difensiva sull'ultimazione della copertura in epoca anteriore al 1994 risultava priva di adeguata allegazione probatoria. Ha, inoltre, richiamato il principio di tipicità e autonomia delle domande e procedure di condono, nonché le specifiche disposizioni dell'art. 32 del D.L. 30/09/2003 n.269 conv. nella L. 326/2003 che delineano autonome finestre temporali, requisiti e modalità per il terzo condono. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ordine al ricorrente di versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, valutata l'assenza di colpa grave ai sensi della sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186.

Norme richiamate

  • Legge 28 febbraio 1985, n. 47 ("primo condono")

    Disciplina ritenuta applicabile alla domanda in esame; la valutazione della legittimità del condono deve essere fatta secondo la normativa cui afferisce la domanda e i relativi termini/requisiti.

  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (modifiche al condono)

    Richiamata come parte del quadro storico-normativo sui condoni; non comporta automaticamente l'estensione dei termini o requisiti a domande presentate secondo la disciplina del 1985.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326 (art. 32 comma 32)

    "la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35"

    Stabilisce una finestra temporale e requisiti specifici per il terzo condono, evidenziando l'autonomia temporale e formale di tale disciplina rispetto ai precedenti condoni.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. L. 326/2003 (art. 32 comma 15)

    "La domanda del soggetto legittimato ... deve essere presentata, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente ..."

    Ribadisce l'autonomia delle procedure per domande concernenti aree demaniali o patrimoniali dello Stato e i relativi requisiti temporali e documentali.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. L. 326/2003 (art. 32 comma 25)

    "Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, ... si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 ..."

    La disposizione detta la disciplina applicabile per il terzo condono ma non implica automazione di requisiti del terzo condono alle domande presentate secondo norme anteriori; conferma differenziazione e condizioni specifiche per l'applicazione.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. L. 326/2003 (art. 32 comma 35 lett. A)

    "La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico ... con allegata documentazione fotografica ... e lo stato de/lavori relativo"

    Richiede documentazione e dichiarazioni aggiornate (anche in base al DPR 445/2000), elemento che segnala l'incompatibilità di estendere automaticamente requisiti processuali/formali del 2003 a domande inquadrate nel 1985.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. L. 326/2003 (art. 32 comma 41)

    "... il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione ... e' devoluto al comune interessato ..."

    Dimostra come il legislatore abbia previsto regole e incentivi specifici per le domande del terzo condono, rafforzando l'idea di autonomicità delle discipline.

  • Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo invocato dal ricorrente per vizio di motivazione/violazione di legge: la Corte ha ritenuto che l'assunto difensivo non abbia fornito adeguata allegazione probatoria tale da rilevare il vizio dedotto.

  • Art. 2 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che questioni risolte incidentalmente in sede penale non possono avere efficacia in altri procedimenti; la Corte non ha ritenuto questo principio idoneo a sovvertire l'autonomia delle procedure amministrative di condono.

  • Art. 34 comma 2 c.p.a.

    Citato dal ricorrente in rapporto all'efficacia delle questioni amministrative rispetto al procedimento penale; la Corte non ha ritenuto che l'argomentazione modificasse la valutazione dell'inammissibilità.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per motivare la decisione di non ritenere il ricorso presentato con "colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare la fissazione, in via equitativa, della somma da versare alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Le domande di condono sono autonome e vanno valutate secondo la specifica disciplina normativa (primo, secondo, terzo condono); non è ammessa l'automatica estensione di termini o requisiti da una disciplina successiva a una domanda presentata ai sensi di disciplina anteriore, salvo esplicita previsione normativa.
  • Il termine di ultimazione dell'opera (es. copertura/"rustico") va provato con adeguata allegazione e mezzi di prova: mere affermazioni difensive senza documentazione probatoria non sono sufficienti a sovvertire il convincimento del giudice.
  • Le valutazioni amministrative di sanatoria richiedono il rispetto dei requisiti e delle procedure previste dalla legge applicabile alla domanda presentata; questioni penali incidentali non incidono automaticamente sul procedimento amministrativo se non sussistono profili normativi che le collegano.
  • Quando si impugna un provvedimento amministrativo o giudiziario per indebita applicazione di norme successive, occorre indicare e dimostrare il fondamento giuridico che permetta l'applicazione retroattiva o estensiva della nuova disciplina alla domanda originaria.
  • In caso di ricorso per cassazione, l'assenza di allegazioni probatorie adeguate o errori procedurali ostacolano l'ammissibilità: il ricorrente può essere condannato a spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • Il principio di tipicità degli atti e procedimenti amministrativi impone correlazione tra domanda, disciplina normativa e decisione: prove e dichiarazioni devono essere coerenti con i requisiti previsti dalla disciplina applicabile.

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