Sentenza n. 2149/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT realizzata in epoca risalente
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, eccesso di potere per falsità del presupposto e carenza di istruttoria e violazione dell’art. 12 l.r. Puglia n. 25/2008. La cabina, realizzata al più tardi nel 1958 su area concessa da un ente pubblico e destinata a servire circa duecento utenze, era stata qualificata dalla società come impianto tecnologico pertinenziale e opera di urbanizzazione primaria. La società aveva inoltre sostenuto che, all’epoca della costruzione, non fosse necessario un titolo edilizio, sia perché l’opera era anteriore alla legge n. 765/1967 e al piano di fabbricazione comunale del 1964, sia perché il regolamento edilizio del 1930 non sarebbe stato applicabile a un volume tecnico destinato al servizio delle abitazioni. Era stata altresì dedotta l’illegittimità della demolizione alla luce dell’art. 12 l.r. Puglia n. 25/2008, che esclude la necessità del permesso di costruire per la realizzazione di linee e impianti elettrici e consente l’assentimento delle opere edilizie destinate a cabine nel procedimento di autorizzazione delle opere elettriche.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e annullato l’ordinanza di demolizione. Ha riconosciuto alla cabina natura pertinenziale necessaria, poiché l’impianto tecnologico serviva circa duecento utenze e costituiva presupposto indispensabile per il godimento degli immobili serviti. La pertinenzialità è stata ritenuta nozione funzionale e non strutturale, sicché la consistenza del manufatto non escludeva tale qualificazione, dovendo essere rapportata alla quantità di servizio erogato. Il Collegio ha inoltre rilevato l’incertezza circa l’effettiva necessità e l’eventuale esistenza di un titolo edilizio originario: la cabina risultava già esistente, al più tardi, al momento del rilascio dell’agibilità delle palazzine servite nel 1958, mentre il titolo avrebbe potuto essere smarrito per il considerevole tempo trascorso. Anche a prescindere da ciò, la demolizione è stata ritenuta irragionevole e sproporzionata, considerando l’epoca remota di realizzazione, le ridotte dimensioni, l’ubicazione in area cortilizia privata, la funzione indispensabile dell’impianto e la sua realizzazione su area concessa da un ente pubblico. Tali circostanze imponevano un supplemento istruttorio sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione e sulla ponderazione degli interessi privati al mantenimento dell’opera. Il provvedimento è stato ritenuto altresì contrastante con l’art. 12 l.r. Puglia n. 25/2008, in quanto la normativa regionale consente oggi la realizzazione di impianti della medesima tipologia senza permesso di costruire e prevede l’assentimento delle opere edilizie destinate a cabine nell’ambito del procedimento autorizzatorio delle opere elettriche. La demolizione, seguita dalla possibile immediata riedificazione della cabina, risultava pertanto contraria anche ai principi di ragionevolezza ed efficienza dell’azione amministrativa. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata quale base della contestata ordinanza di demolizione; il giudice ne ha escluso l’applicazione in concreto per l’incertezza sulla necessità del titolo edilizio, la natura pertinenziale dell’opera e l’illegittimità sostanziale della misura demolitoria.
art. 12 l.r. Puglia n. 25/2008
La realizzazione di linee e impianti elettrici, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private e facenti parte della rete interna dell’utente, non è soggetta a permesso a costruire o ad altro titolo abilitativo edilizio disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La costruzione di opere edilizie da adibire a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione è assentita in seno al procedimento di autorizzazione delle opere elettriche che sono destinate ad accogliere.
La disciplina regionale esclude, per gli impianti elettrici della tipologia considerata, la necessità di un autonomo permesso di costruire e consente l’assentimento delle opere edilizie destinate a cabine nell’ambito del procedimento autorizzatorio delle opere elettriche; la demolizione di una cabina che potrebbe essere immediatamente ricostruita senza permesso è stata ritenuta illegittima.
art. 17 d.P.R. 380/2001
È richiamato dall’art. 12 l.r. Puglia n. 25/2008 in relazione all’esonero dal pagamento del contributo di costruzione per le opere edilizie destinate a cabine elettriche.
art. 3 r.d.-l. n. 2105/1937
La disposizione, in quanto rinvia ai regolamenti comunali, non è stata ritenuta applicabile alla cabina, poiché era dubbia o da escludere l’applicabilità delle previsioni del regolamento edilizio comunale ai volumi tecnici posti a servizio delle abitazioni.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione dell’appello nell’udienza di smaltimento.
Massime di principio
- La pertinenzialità di un impianto tecnologico si valuta in base alla connessione funzionale con gli immobili serviti e alla sua indispensabilità per il loro godimento, non in base alla sola consistenza o dimensione del manufatto.
- Quando un’opera edilizia molto risalente è certamente esistente già al momento dell’agibilità degli immobili che serve, l’amministrazione non può presumere senz’altro l’assenza del titolo edilizio, dovendo considerare anche la possibile dispersione o irreperibilità della documentazione originaria.
- L’adozione di una sanzione demolitoria per un manufatto realizzato molti decenni prima richiede una valutazione concreta e attuale dell’interesse pubblico alla demolizione e una ponderazione degli interessi privati al mantenimento dell’opera, soprattutto quando il manufatto svolge una funzione indispensabile, ha dimensioni contenute ed è collocato su area privata.
- È illegittima, per violazione dei principi di ragionevolezza ed efficienza dell’azione amministrativa, la demolizione di un impianto che, secondo la disciplina vigente, potrebbe essere immediatamente ricostruito senza la necessità di un autonomo titolo edilizio.
- La qualificazione di un’opera come volume tecnico e pertinenza necessaria, unitamente all’incertezza sulla disciplina edilizia applicabile al momento della sua realizzazione, impone all’amministrazione un’istruttoria effettiva prima di adottare l’ordine di demolizione.
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