Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del T.a.r. Liguria, sez. II, 13 marzo 2025 n. 286, che ha respinto il ricorso n. 407/2023 R.G. integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento dei seguenti provvedimenti del Responsabile dell’Ufficio edilizia privata ed urbanistica del Comune di Borghetto Santo Spirito, concernenti la richiesta alla ABCD Quattro S.r.l. del pagamento di contributi ForPA- Fondo regionale per le politiche abitative ai sensi dell’art. 26 bis della l.r. Liguria 3 dicembre 2007 n.38: (ricorso principale) a) del provvedimento 6 aprile 2023 prot. n.9603, comunicato via pec lo stesso giorno, con richiesta di € 77.138,46 per l’intervento di cui al successivo permesso di costruire 17 aprile 2023 n.4960; b) del provvedimento 6 aprile 2023 prot. n.9604, comunicato via pec lo stesso giorno, con richiesta di € 115.814,23 per l’intervento di cui al successivo permesso di costruire 17 aprile 2023 n.4961; (motivi aggiunti) c) del provvedimento 11 luglio 2024 prot. n.17052, comunicato con pec 17 luglio 2024 prot. n. 17312, con richiesta di € 42.976,84 per l’intervento di cui alla pratica edilizia in corso n. 4964/2024.

Giustizia amministrativa202505601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che ha respinto il ricorso contro le richieste comunali di pagamento del contributo FoRPA previsto dalla normativa regionale ligure per tre interventi edilizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Liguria n. 286/2025, deducendo, con un unico motivo articolato in tre censure, che gli interventi edilizi autorizzati nel 2023 e nel 2024 costituissero il completamento o una variante non sostanziale dello strumento urbanistico attuativo approvato nel 1999, e non un nuovo piano urbanistico attuativo. Da ciò avrebbe dovuto derivare l'applicazione della disciplina transitoria e l'esenzione dal contributo FoRPA richiesto dal Comune per complessivi importi indicati nei provvedimenti impugnati. Con la prima censura l'appellante ha contestato l'affermazione del TAR relativa alla natura sostanziale delle modifiche apportate nel 2022, sostenendo che il numero e le caratteristiche plano-volumetriche degli edifici fossero rimasti invariati e che tale questione fosse decisiva ai fini dell'obbligo contributivo. Con la seconda censura ha sostenuto che, anche dopo la scadenza del piano attuativo originario, questo avrebbe conservato efficacia ai sensi dell'art. 17 della legge n. 1150/1942 e che i nuovi titoli edilizi costituissero comunque attuazione del piano del 1999. Con la terza censura ha dedotto il difetto di motivazione delle richieste contributive, anche in ragione del mancato riferimento alle ragioni dell'applicazione del contributo e della diversa condotta tenuta dal Comune rispetto a precedenti permessi di costruire.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. La prima censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché le affermazioni del TAR sulla natura sostanziale delle modifiche non costituivano la ratio decidendi della sentenza, ma un obiter dictum privo di autonoma portata decisoria e lesiva. La seconda censura è stata ritenuta infondata. Il piano attuativo scaduto conserva efficacia soltanto per gli aspetti conformativi del territorio, quali allineamenti e prescrizioni di zona, ma non può costituire il fondamento per il rilascio dei titoli necessari al completamento delle opere previste. Il piano approvato nel 2022, pur essendo volto sul piano fattuale a completare l'edificazione iniziata nel 1999, aveva natura giuridica di nuovo piano urbanistico attuativo e non di semplice variante del piano originario; pertanto non era applicabile la clausola di salvaguardia transitoria invocata dalla società. È stata altresì ritenuta irrilevante la maggiore o minore entità delle modifiche all'assetto urbanistico ed edilizio precedente. La terza censura è stata respinta. Il contributo controverso costituisce un contributo urbanistico collegato all'edificazione e si inserisce in un rapporto paritetico di debito-credito tra privato e Comune. La sua imposizione e liquidazione hanno natura ricognitiva e contabile e sono effettuate sulla base di parametri regolamentari e tabellari prestabiliti; quando l'amministrazione applica tali parametri, l'atto non necessita di una puntuale motivazione ulteriore. Non rilevano né la mancata richiesta del contributo in relazione a precedenti permessi di costruire né l'eventuale insufficienza motivazionale degli atti sotto il profilo delle ragioni dell'assoggettamento, perché l'obbligo contributivo deriva direttamente dalla sussunzione oggettiva della fattispecie nella disciplina regionale e non da una scelta discrezionale del Comune. Le spese del grado sono state poste a carico della società appellante e liquidate in euro 6.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 26-bis l.r. Liguria 3 dicembre 2007 n. 38

    Prevede il contributo FoRPA richiesto dal Comune in relazione agli interventi edilizi oggetto della controversia.

  • art. 3, comma 2, l.r. Liguria n. 37/2012

    Disciplina transitoria invocata dalla società per sostenere l'esenzione dal contributo; non è stata ritenuta applicabile perché gli interventi del 2022 costituivano attuazione di un nuovo piano urbanistico attuativo.

  • art. 17 l. n. 1150/1942

    decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso

    La disposizione conserva, dopo la scadenza del piano attuativo, soltanto gli effetti conformativi relativi ad allineamenti e prescrizioni di zona, ma non consente di fondare il rilascio dei titoli edilizi necessari al completamento delle opere previste.

  • art. 16 d.P.R. n. 380/2001

    Rileva quale disciplina generale del contributo di costruzione, la cui determinazione e liquidazione si inseriscono in un rapporto obbligatorio paritetico tra Comune e privato.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli oneri di urbanizzazione e al contributo di costruzione, aventi a oggetto l'accertamento del rapporto di credito anche indipendentemente dall'impugnazione di atti amministrativi.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Non si applica agli atti di determinazione e liquidazione del contributo di costruzione, che non hanno natura autoritativa né costituiscono esercizio di potestà pubblicistica.

Massime di principio

  • La scadenza di un piano urbanistico attuativo ne determina l'inefficacia per la parte non attuata; restano fermi soltanto gli effetti conformativi relativi ad allineamenti e prescrizioni di zona, mentre il piano scaduto non può fondare il rilascio dei titoli edilizi necessari al completamento delle opere in esso previste.
  • Un piano urbanistico approvato successivamente alla scadenza del precedente costituisce un nuovo piano attuativo, anche quando sul piano fattuale sia destinato a completare l'edificazione prevista dal piano originario; ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria rileva la qualificazione giuridica del nuovo strumento e non la sola continuità materiale dell'intervento.
  • Le richieste comunali di pagamento del contributo di costruzione o di analoghi contributi urbanistici costituiscono atti ricognitivi e contabili inseriti in un rapporto paritetico di debito-credito, non provvedimenti autoritativi; quando la liquidazione applica parametri regolamentari e tabellari predeterminati, non è necessaria una motivazione puntuale ulteriore rispetto all'indicazione degli elementi di calcolo.
  • L'obbligo di versare un contributo urbanistico deriva dalla sussunzione oggettiva dell'intervento edilizio nella fattispecie prevista dalla legge e dalla disciplina transitoria, non da una scelta discrezionale dell'amministrazione; pertanto, la diversa condotta eventualmente tenuta dal Comune in precedenti casi non esclude l'obbligo contributivo.
  • È inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione di affermazioni contenute nella motivazione della sentenza di primo grado quando esse non costituiscono la ratio decidendi, ma meri obiter dicta privi di autonoma portata decisoria e lesiva.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTitoli abilitativi ediliziContributo di costruzione e oneriLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.