Sentenza n. 337/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il silenzio dell’Amministrazione, nominato un commissario ad acta e liquidato le spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso di primo grado era stato proposto contro il silenzio serbato dal Ministero sull’istanza di riconoscimento di un titolo conseguito in Romania per l’accesso alla classe di concorso A-46, presentata tramite la piattaforma dedicata ai sensi della Direttiva 2005/36/CE. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo sussistente l’omessa attività amministrativa, nominando un commissario ad acta e condannando l’Amministrazione al pagamento di 1.500 euro per le spese di lite. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo l’errata ricostruzione dei fatti, l’ingiustificata condanna per omessa attività amministrativa e la violazione dei principi di correttezza e lealtà processuale, richiamando l’art. 88 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 39 c.p.a. Ha evidenziato che, prima dell’udienza di discussione del giudizio di primo grado, aveva adottato il decreto di riconoscimento del titolo, previo svolgimento di misure compensative, ricevuto dall’interessato tramite il portale dedicato all’indirizzo indicato nella domanda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Poiché l’Amministrazione aveva adottato il decreto di riconoscimento del titolo, sia pure dopo la proposizione del ricorso ma prima dell’udienza di discussione, il ricorso contro il silenzio era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR non avrebbe quindi dovuto accogliere la domanda, nominare il commissario ad acta o liquidare le spese del primo grado. Le spese del primo grado non potevano essere poste a carico dell’Amministrazione, anche perché non era stata proposta una domanda di soccombenza virtuale. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE
Richiamata quale base della procedura per il riconoscimento del titolo conseguito in Romania ai fini dell’accesso alla classe di concorso A-46.
art. 39 c.p.a.
Richiamato in combinato disposto con l’art. 88 c.p.c. in relazione ai principi di correttezza e lealtà processuale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito al Collegio di avvisare le parti della possibile definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.
art. 88 c.p.c.
Richiamato dal Ministero, in combinato disposto con l’art. 39 c.p.a., per dedurre la violazione dei principi di correttezza e lealtà processuale.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione ma prima della decisione, l’Amministrazione adotta il provvedimento richiesto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se il provvedimento è intervenuto tardivamente rispetto all’istanza.
- L’adozione del provvedimento richiesto in un giudizio avverso il silenzio esclude la possibilità di accogliere la domanda, nominare un commissario ad acta o ordinare all’Amministrazione di provvedere, perché l’obbligo di provvedere è stato adempiuto.
- La mera circostanza che il provvedimento amministrativo sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso non giustifica automaticamente la condanna dell’Amministrazione alle spese del primo grado quando il giudizio diviene improcedibile; per ottenere una valutazione sulla soccombenza virtuale deve essere formulata una specifica domanda in tal senso.
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