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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00584/2026 del 10/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un sollecito di pagamento relativo alla TARI 2015 per l'importo complessivo di euro 12.717, deducendo: a) il difetto di notificazione degli atti presupposti richiamati nel sollecito, che sarebbero stati avvisi di pagamento TARI; b) la carenza di motivazione del sollecito, perché gli atti richiamati non erano stati notificati né allegati; c) la mancanza di sottoscrizione dell'atto. In primo grado il ricorso è stato rigettato; in appello la decisione è stata confermata, ritenendo il sollecito adeguatamente motivato e fondato sulla denuncia originaria del contribuente e sulle tariffe comunali. In cassazione è stato proposto un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, sostenendo che l'ente dovesse provare la notifica degli atti presupposti e che, in mancanza di allegazione/notifica, la motivazione per relationem fosse insufficiente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l'obbligo di allegazione ex art. 7, comma 1, L. 212/2000 riguarda solo gli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza; inoltre, il rinvio per relationem non richiede la comunicazione dell'atto richiamato quando i suoi elementi essenziali siano riprodotti nell'atto impugnato. Nel caso concreto, il sollecito di pagamento TARI era stato correttamente qualificato come atto di mera liquidazione/riscossione, fondato sulla denuncia originaria del contribuente e sulle tariffe comunali, senza necessità di un previo avviso di accertamento in assenza di contestazioni o rettifiche della dichiarazione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, senza spese perché il Comune era rimasto intimato, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    L'obbligo di allegare i documenti richiamati in motivazione vale solo per gli atti non già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente; il richiamo per relationem è sufficiente se gli elementi essenziali dell'atto richiamato sono riprodotti nell'atto impugnato.

  • art. 3 L. 241/2000

    Richiamato come norma sulla motivazione dell'atto amministrativo, in combinazione con lo Statuto del contribuente, per sostenere l'adeguatezza della motivazione del sollecito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 72, comma 2, D.Lgs. 15.11.1993, n. 507

    Richiamato per affermare che, in assenza di contestazioni sulla dichiarazione del contribuente, non è necessario un previo avviso di accertamento.

  • comma 792 L. 160/2019

    Citato come base per l'avviso di accertamento esecutivo successivo al perdurare dell'inadempimento.

  • art. 17 D.Lgs. 472/1997

    Richiamato come norma sulla irrogazione della sanzione per omesso versamento.

  • art. 13 D.Lgs. 471/1997

    Indicato come criterio di determinazione della sanzione per omesso versamento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di motivazione per relationem degli atti tributari, l'amministrazione non deve allegare o notificare l'atto richiamato quando il contribuente ne abbia già integrale e legale conoscenza oppure quando l'atto impugnato riproduca gli elementi essenziali del richiamo.
  • Un sollecito di pagamento TARI può essere validamente motivato mediante rinvio alla dichiarazione originaria del contribuente e alle tariffe comunali, se l'ente non ha contestato o rettificato i dati dichiarati.
  • Se il tributo è liquidato d'ufficio sulla base della dichiarazione del contribuente e delle tariffe pubbliche, e non vi sono contestazioni sul contenuto della dichiarazione, non è necessario un previo avviso di accertamento.
  • La mancata notifica degli avvisi di pagamento presupposti non determina di per sé l'illegittimità del sollecito quando quest'ultimo abbia natura di atto di riscossione e sia autonomamente comprensibile nei suoi presupposti fattuali e giuridici.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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