Cassazione Civile, Sentenza n. 31103/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione delle deliberazioni assembleari del 28/09/2013 (punti 3 e 8): richiesta di annullamento della delibera che ha qualificato come zona di sgombero e manovra due locali (Casa 2 e Casa 3) in cui erano di fatto utilizzati come deposito e parcheggio; contestazione della proposta di transazione con la Comunione Pineta (ex Cemadis) per la definizione di oneri di manutenzione reclamati; doglianze sul bilancio preventivo 2013/2014 per mancata previsione di somme da destinare alla transazione. L'attore deduceva inoltre che l'assemblea aveva deliberato su rapporti riguardanti i singoli condomini (e non il condominio), che la modifica della destinazione d'uso sarebbe stata adottata senza le maggioranze qualificate ex art. 1117 c.c. e che i rapporti con Cemadis/Comunione Pineta non erano mai intercorsi a carico del Condominio.
La decisione
Il Tribunale di Genova e la Corte d'Appello hanno respinto le doglianze. In Cassazione il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i tre motivi proposti. In particolare, il primo motivo è inammissibile per la c.d. "doppia conforme" e comunque riluttante a riesaminare le prove; il secondo motivoo, relativo alla presunta modifica di destinazione d'uso, è considerato questione di fatto e di interpretazione documentale rimessa al giudice di merito (la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse mutamento di destinazione ma una specificazione/riconferma dell'uso tecnico); il terzo motivo, relativo alla mancata indicazione di somme nel bilancio per la Comunione Pineta, è infondato perché la Corte ha accertato l'assenza di pagamenti mediante verifica del bilancio consuntivo. Esito finale: rigetto del ricorso; ricorrente condannato al pagamento delle spese di cassazione liquidate in €2.000,00 per compensi, oltre €200,00 per esborsi e accessori di legge nella misura del 15%. Non ricorrono i presupposti processuali per ulteriori rimborsi ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 1117 cod. civ.
Definisce le parti comuni dell'edificio; la Corte ha considerato rilevante la distinzione tra destinazione originaria (locale tecnico per riserva idrica) e uso di fatto. Il giudice di merito ha ritenuto che non fosse intervenuta una modifica della destinazione che richieda maggioranze qualificate.
art. 1117-ter cod. civ.
Norma che disciplina il mutamento della destinazione delle parti comuni e i quorum necessari; la Corte ha ritenuto non applicabile il quorum qualificato perché non si configurava un effettivo mutamento di destinazione bensì una specificazione dell'uso.
art. 1135 cod. civ.
Stabilisce i poteri dell'assemblea in materia di spese e gestione. La Corte ha ritenuto legittima la delibera di approvazione di una proposta di transazione con terzi in quanto atto concernente spese di interesse comune e quindi deliberabile a maggioranza.
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 4 e 5)
Norme di ammissibilità del ricorso per Cassazione. La Corte ha ritenuto che i motivi che implichino revisione del fatto o che non superino il divieto della "doppia conforme" fossero inammissibili.
art. 348-ter cod. proc. civ. (comma 5)
Disciplina la c.d. "doppia conforme"; la Corte ha applicato questo principio per escludere la rilevanza di un motivo che non ha evidenziato differenze tra le decisioni di primo e secondo grado.
art. 132 cod. proc. civ. (comma 2, n. 4)
Riguarda i motivi di inammissibilità o rigetto relativi alla motivazione; è stata richiamata in relazione alla presunta motivazione apparente della sentenza di merito sulla questione del bilancio.
art. 54 comma 2 d.l. n. 83/2012 (conv. dalla legge n. 134/2012)
Richiamato per l'applicazione della disciplina sulla "doppia conforme" ai giudizi d'appello introdotti dopo la data normativa; utilizzato per motivare l'applicabilità del limite di cui all'art. 348-ter.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione ai presupposti per rimborsi o maggiorazioni; la Corte ha constatato che non ricorrevano i presupposti processuali per ulteriori rimborsi o misure previste da tale norma.
Massime di principio
- L'assemblea condominiale può deliberare, a maggioranza, su spese e transazioni relative all'interesse comune (art. 1135 c.c.); per far valere l'illegittimità è necessario dimostrare che la delibera incide su diritti individuali o che costituisce un mutamento di destinazione delle parti comuni soggetto a quorum qualificati.
- La distinzione tra 'modifica della destinazione d'uso' e 'specificazione o ricognizione dell'uso preesistente' è cruciale: se la delibera conferma la destinazione originaria e limita un uso di fatto non autorizzato, non è richiesta la maggioranza qualificata.
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere il riesame delle prove o la reinterpretazione delle risultanze documentali: i motivi che si basano su accertamenti di fatto sono inammissibili salvo errori logico-giuridici manifesto o omesso esame di un fatto decisivo adeguatamente denunciato.
- Il principio della 'doppia conforme' impedisce di sollevare in Cassazione questioni già decise concordemente da primo e secondo grado senza dimostrare la diversità delle ragioni di fatto tra le due sentenze.
- Per contestare rapporti con terzi (es. società che richiede oneri) occorre produzione probatoria specifica (atti, delibere, pagamenti): la mera affermazione che il Condominio non abbia mai avuto rapporti non è sufficiente se gli atti agli atti documentano diversamente.
- Sulle questioni di bilancio: l'assenza di voci specifiche nei preventivi può essere superata dalla verifica del bilancio consuntivo; se il consuntivo non mostra pagamenti verso terzi, la denuncia di un'omessa previsione nel preventivo può risultare inefficace.
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