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Sentenza

Sentenza n. 403/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’ordinanza n. 521/2024, datata 03/12/2024, pubblicata in pari data sull’Albo Pretorio del Comune di Polignano a Mare, avente ad oggetto: “Disciplina della circolazione statale - Ordinanza di istituzione di AREA PEDONALE in P.zza Garibaldi, tratto compreso tra l’intersezione con via Martiri di Dogali e via San Vito - ponte Lama Monachile, e in Via San Vito - ponte Lama Monachile -, tratto compreso tra P.zza Garibaldi e Via Conversano”; - per quanto d’interesse, dei non meglio specificati “precedenti provvedimenti con cui è stata disciplinata l’istituzione dell’AREA PEDONALE in determinati periodi temporali”, richiamati per relationem nell’ordinanza impugnata; - di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto; quanto ai motivi aggiunti: - della deliberazione di Giunta Municipale n. 94/2025, datata 15/05/2025, pubblicata in pari data sull’Albo Pretorio del Comune di Polignano a Mare, avente ad oggetto: “Istituzione area pedonale in piazza Garibaldi, tratto compreso tra via Martiri di Dogali e via San Vito/Ponte Lama Monachile e in via San Vito/Ponte Lama Monachile, tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Conversano”; - del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente Area II Comandante Polizia Locale, unitamente all’attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, richiamato per relationem nella delibera impugnata; - di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale istitutiva di un’area pedonale senza limiti temporali e successiva deliberazione della Giunta comunale di ratifica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale che aveva istituito un’area pedonale comprendente Piazza Garibaldi, Via San Vito e il Ponte Lama Monachile, deducendo l’incompetenza del Sindaco, ritenendo competente la Giunta comunale ai sensi dell’art. 7, comma 9, del codice della strada. Hanno inoltre denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, mancato bilanciamento tra l’interesse alla sicurezza e alla tutela paesaggistica e gli interessi di esercenti, residenti e utenti della viabilità, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in ragione del carattere assoluto e annuale del divieto di circolazione. Con motivi aggiunti hanno impugnato la deliberazione giuntale che aveva ratificato l’ordinanza, lamentando l’insufficienza della motivazione, la mancata rinnovazione dell’istruttoria e l’assenza di una nuova ponderazione degli interessi. È stata altresì proposta domanda risarcitoria per il preteso decremento del valore degli esercizi commerciali e delle abitazioni. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse, l’inammissibilità del ricorso collettivo e l’improcedibilità del ricorso principale per effetto della ratifica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’ordinanza sindacale, affetta da incompetenza relativa, era stata successivamente ratificata dalla Giunta comunale. Il giudice ha ritenuto che l’istituzione permanente dell’area pedonale spettasse alla Giunta ai sensi dell’art. 7, comma 9, del codice della strada, mentre le precedenti ordinanze sindacali riguardavano limitazioni temporanee della circolazione. I motivi aggiunti sono stati respinti. La ratifica, diversamente dalla convalida, è intervenuta per sanare il solo difetto di competenza e non richiedeva né il rispetto del termine ragionevole previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 né una specifica motivazione sull’interesse pubblico, né una rinnovazione dell’istruttoria o della ponderazione degli interessi. La Giunta si è legittimamente limitata a fare propria l’ordinanza sindacale. Il TAR ha escluso anche la nullità per carenza di potere in astratto, trattandosi di un potere attribuito al Comune e soltanto ripartito internamente tra Sindaco e Giunta. Nel merito, il giudice ha ritenuto adeguata l’istruttoria, fondata sulle precedenti limitazioni temporanee adottate nell’arco di oltre dieci anni e sulla verifica concreta dei benefici della pedonalizzazione. La scelta è stata qualificata come ampiamente discrezionale e non manifestamente irragionevole; non era richiesta la consultazione dei cittadini o degli altri portatori di interessi, né la preventiva previsione dell’intervento nel Piano Urbano della Mobilità, non vincolante e non obbligatorio per un Comune con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. È stata ritenuta legittima anche l’estensione del divieto ai veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, ai tricicli e ai quadricicli, poiché l’art. 3, comma 1, n. 2, del codice della strada consente ulteriori restrizioni nelle aree pedonali; resta consentito il transito con gli ausili dei disabili. La domanda risarcitoria è stata respinta per infondatezza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 9, d.lgs. 285/1992

    con deliberazione della Giunta i Comuni provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio

    La delimitazione permanente di un’area pedonale rientra nella competenza della Giunta comunale; l’adozione da parte del Sindaco determina incompetenza relativa.

  • artt. 6 e 7 d.lgs. 285/1992

    Le ordinanze sindacali possono disciplinare limitazioni temporanee della circolazione nei centri abitati; la limitazione permanente è consentita in relazione alle esigenze della circolazione, ma la delimitazione dell’area pedonale spetta alla Giunta ai sensi dell’art. 7, comma 9.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il termine ragionevole e la specifica motivazione sull’interesse pubblico richiesti per l’annullamento d’ufficio non si applicano alla ratifica, che interviene esclusivamente per sanare il difetto di competenza.

  • art. 3, comma 1, n. 2, d.lgs. 285/1992

    ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali

    Nelle aree pedonali possono essere previste ulteriori restrizioni alla circolazione, comprese quelle riguardanti determinati veicoli, ferma restando la possibilità di transito con gli ausili per le persone con disabilità.

  • art. 36 d.lgs. 285/1992

    Il Piano Urbano della Mobilità non era obbligatorio per il Comune, avente popolazione inferiore a 30.000 abitanti, e comunque non aveva efficacia vincolante rispetto alla legittimità della pedonalizzazione.

Massime di principio

  • La delimitazione permanente di aree pedonali e zone a traffico limitato è attribuita alla Giunta comunale dall’art. 7, comma 9, del codice della strada; l’adozione dell’atto da parte del Sindaco integra incompetenza relativa, non carenza di potere in astratto, quando il potere di regolazione appartiene comunque al Comune.
  • La ratifica dell’atto adottato da un organo incompetente, quando sia diretta esclusivamente a sanare il difetto di competenza, si distingue dalla convalida e non richiede né il rispetto del termine ragionevole previsto per l’annullamento d’ufficio né una specifica motivazione sull’interesse pubblico, né la rinnovazione dell’istruttoria e della ponderazione degli interessi.
  • Nell’istituzione di aree pedonali e zone a traffico limitato l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità; il sindacato giurisdizionale non può estendersi al merito della scelta e può incidere soltanto in presenza di vizi procedurali o di manifesta irragionevolezza.
  • L’istruttoria relativa alla pedonalizzazione può fondarsi anche sull’esperienza maturata attraverso precedenti limitazioni temporanee e sulla verifica concreta dei loro effetti, senza necessità di una nuova consultazione dei cittadini o degli altri portatori di interessi, quando la normativa di settore non la preveda.
  • L’art. 3, comma 1, n. 2, del codice della strada consente di introdurre, nelle aree pedonali, ulteriori restrizioni alla circolazione di specifiche categorie di veicoli, purché la misura sia ragionevole e resti garantito il transito delle persone con disabilità mediante gli appositi ausili.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàOrgani degli enti localiAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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