Sentenza n. 808/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento 1) Del provvedimento di esclusione - di cui alla Deliberazione del Direttore Generale A.R.E.S. 1107 del 31.10.2025 pubblicata il 3.11.2025 - MAI comunicata al signor Ciolli, dal concorso pubblico indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 143 operatori tecnici specializzati - autista d'ambulanza- area degli operatori presso A.R.E.S. 118 (con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 54 del 4.7.2024) nella parte in cui il medesimo (unitamente ad altri 2 candidati) è stato escluso, dopo esser stato ammesso ed aver anche svolto proficuamente la prova pratica, per carenza dei requisiti specifici di ammissione prescritti dal bando; 2) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche di contenuto sconosciuto, ivi compresa la deliberazione n. 937/2025, l'avviso n. 8 del 3.11.2025 di convocazione dei candidati per la prova orale fino al 26.11.2025 incluso e la relativa calendarizzazione, con esclusione del ricorrente, pubblicati entrambi sul sito internet dell'A.R.E.S. 118; le prove selettive, le valutazioni dei titoli e le successive graduatorie finali del concorso; PER L'ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente a partecipare al concorso pubblico suddetto e PER LA CONDANNA dell'A.R.E.S. 118 a consentire al ricorrente la partecipazione alla procedura concorsuale e, a tal fine, a partecipare alla prova orale e/o a differire congruamente la data della prova orale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per 143 operatori tecnici specializzati autisti d'ambulanza, disposta per carenza del requisito quinquennale di esperienza professionale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso, sostenendo di possedere il requisito previsto dall'art. 2, punto 2.2, lett. b), del bando, consistente in cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Ha dedotto la violazione del bando e l'eccesso di potere, contestando la valutazione dell'Amministrazione secondo cui l'attività svolta presso strutture private come autista di furgoni per il trasporto di attrezzature sul territorio nazionale non fosse riconducibile all'attività di autista professionale. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria, disparità di trattamento rispetto ad altri candidati e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Il candidato aveva documentato periodi di lavoro dipendente per quattro anni, dieci mesi e sedici giorni e periodi di lavoro autonomo per complessivi ulteriori nove mesi e sei giorni, mediante modello C/2, dichiarazioni delle ditte e autocertificazione. L'ARES 118 ha chiesto il rigetto, producendo una relazione sui fatti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che il bando subordinasse il riconoscimento dell'esperienza professionale non solo alla durata dell'attività, ma anche alla sua riferibilità al profilo di autista di ambulanza o autista professionale e alla prestazione regolare, nel rispetto della normativa previdenziale e assicurativa. L'Amministrazione poteva e doveva verificare la certificazione privata mediante i dati risultanti presso il Centro per l'Impiego, nonché controllare le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 d.P.R. 445/2000. Il modello C/2 storico costituiva pertanto elemento decisivo per verificare tipologia contrattuale, durata e inquadramento dell'attività. Sulla base di tale documentazione, l'ARES ha legittimamente ritenuto non dimostrato il requisito quinquennale e disposto l'esclusione. Sono state respinte anche le censure di disparità di trattamento: l'eventuale ammissione o mancata esclusione di altri candidati non può imporre all'Amministrazione di reiterare un'illegittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 2, punto 2.2, lett. b), del bando di concorso
cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private
Il requisito richiede esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo e non comprende attività non retribuite o attività non riconducibili al profilo professionale richiesto.
art. 7 del bando di concorso
è necessario allegare alla domanda, a pena di esclusione, apposita documentazione da cui risulti qualsivoglia tipologia di attività lavorativa è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente
La documentazione dell'esperienza presso imprese private deve consentire di verificare la regolarità previdenziale e assicurativa, oltre alla natura e alla durata dell'attività.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.
art. 71 d.P.R. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive sono soggette ai controlli dell'Amministrazione, che può verificarne la veridicità anche mediante dati detenuti da pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- Quando un bando richiede esperienza professionale in uno specifico profilo, il requisito non si perfeziona per il solo decorso temporale: il candidato deve dimostrare che le mansioni effettivamente svolte siano riconducibili al profilo richiesto secondo la lex specialis.
- Se il bando richiede, per l'esperienza maturata presso privati, documentazione attestante la regolarità previdenziale e assicurativa, l'Amministrazione può verificare le certificazioni del datore di lavoro mediante i dati ufficiali del Centro per l'Impiego e degli enti pubblici competenti.
- Le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato sulla natura e sulle mansioni dell'attività lavorativa restano soggette ai controlli dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 d.P.R. 445/2000; l'esito dei controlli può fondare l'esclusione dal concorso.
- L'eventuale trattamento illegittimo riservato ad altri candidati non attribuisce il diritto alla parità nell'illegittimità e non impedisce all'Amministrazione di escludere il candidato il cui difetto di requisito sia stato accertato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 63/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 10/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 21/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →