Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 881/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 31 del 5 maggio 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 31 del 5 maggio 2026, chiedendone l’annullamento e formulando anche domanda cautelare monocratica e collegiale. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di ricorso, poiché, nelle more del giudizio, il Comune ha revocato l’ordinanza impugnata.

La decisione

Il TAR, preso atto della revoca dell’ordinanza impugnata e ritenuto che dagli atti emergesse il pieno soddisfacimento della pretesa della ricorrente, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state dichiarate non ripetibili nei confronti del Comune, non costituito in giudizio; nulla è stato disposto sulle spese riguardo alle altre parti evocate, in quanto meri destinatari della denuntiatio litis.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la pretesa dell’interessato è stata integralmente soddisfatta

    La disposizione consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare monocratica proposta dalla ricorrente; la sentenza non esamina la relativa domanda nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare collegiale proposta dalla ricorrente; la sentenza non esamina la relativa domanda nel merito.

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato quale base per la decisione in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibile definizione immediata della controversia.

Massime di principio

  • La revoca in corso di giudizio dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando dagli atti risulta che la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza idonea a eliminare integralmente l’utilità concreta perseguita con il ricorso; la mera rimozione formale dell’atto è sufficiente solo se produce tale pieno soddisfacimento.
  • In caso di mancata costituzione dell’amministrazione intimata, le spese di lite possono essere dichiarate non ripetibili.
  • Le parti evocate in giudizio per mera denuntiatio litis, senza assumere una posizione processuale sostanziale, non sono destinatarie di statuizioni sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.