Sentenza n. 881/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 31 del 5 maggio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 31 del 5 maggio 2026, chiedendone l’annullamento e formulando anche domanda cautelare monocratica e collegiale. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di ricorso, poiché, nelle more del giudizio, il Comune ha revocato l’ordinanza impugnata.
La decisione
Il TAR, preso atto della revoca dell’ordinanza impugnata e ritenuto che dagli atti emergesse il pieno soddisfacimento della pretesa della ricorrente, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state dichiarate non ripetibili nei confronti del Comune, non costituito in giudizio; nulla è stato disposto sulle spese riguardo alle altre parti evocate, in quanto meri destinatari della denuntiatio litis.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la pretesa dell’interessato è stata integralmente soddisfatta
La disposizione consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata.
art. 56 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare monocratica proposta dalla ricorrente; la sentenza non esamina la relativa domanda nel merito.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare collegiale proposta dalla ricorrente; la sentenza non esamina la relativa domanda nel merito.
art. 60 c.p.a.
Richiamato quale base per la decisione in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibile definizione immediata della controversia.
Massime di principio
- La revoca in corso di giudizio dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando dagli atti risulta che la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza idonea a eliminare integralmente l’utilità concreta perseguita con il ricorso; la mera rimozione formale dell’atto è sufficiente solo se produce tale pieno soddisfacimento.
- In caso di mancata costituzione dell’amministrazione intimata, le spese di lite possono essere dichiarate non ripetibili.
- Le parti evocate in giudizio per mera denuntiatio litis, senza assumere una posizione processuale sostanziale, non sono destinatarie di statuizioni sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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