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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32934/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione di riorganizzazione societaria mediante conferimento di un ramo d'azienda. La società poi ricorrente sosteneva che, in forza degli artt. 2558 e 2610 c.c., con il conferimento del ramo d'azienda fossero stati trasferiti alla conferitaria sia la partecipazione al capitale sociale di una società consortile, sia un contratto di fideiussione prestato in favore della banca. Chiedeva quindi l'accertamento che essa non fosse debitrice della società consortile né obbligata verso la banca. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d'appello confermava. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti sette motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 189 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibili le istanze istruttorie, assumendo che non fossero state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni; 2) violazione dell'art. 295 c.p.c. per il rigetto della sospensione necessaria del processo; 3) violazione degli artt. 2558 e 2560 c.c. e dell'art. 1362 c.c. per avere escluso il trasferimento del contratto di fideiussione e applicato la disciplina dell'art. 2560 c.c. anziché quella dell'art. 2558 c.c.; 4) omessa pronuncia su vari motivi di appello e vizio motivazionale; 5) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. per avere negato l'interesse ad agire sull'accertamento del trasferimento della quota di partecipazione; 6) nullità per incompletezza del fascicolo d'ufficio e assenza del fascicolo di parte della società consortile; 7) nullità per omessa rilevazione del difetto di contraddittorio per mancata citazione della conferitaria, ritenuta litisconsorte necessaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che le istanze istruttorie, già respinte in primo grado, erano state effettivamente e specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, come risultava dal verbale di udienza. Di conseguenza, la Corte d'appello aveva errato nel dichiararle inammissibili per asserito mancato rinnovo. Poiché l'accoglimento del primo motivo ha reso assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia tenendo conto di tale errore processuale e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma processuale la cui violazione è stata dedotta per censurare la valutazione della Corte d'appello sulle istanze istruttorie

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato per sostenere che la reiterazione delle richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni era stata validamente effettuata

  • art. 295 c.p.c.

    invocato in relazione alla richiesta di sospensione necessaria del processo per pregiudizialità

  • art. 2558 c.c.

    norma invocata per sostenere il trasferimento al cessionario dei rapporti contrattuali facenti capo al ramo d'azienda

  • art. 2560 c.c.

    norma richiamata dalla Corte territoriale e contestata dalla ricorrente per l'asserita erronea applicazione alla fattispecie

  • art. 1362 c.c.

    invocato in chiave interpretativa per la ricostruzione del contenuto dell'operazione di conferimento e del trasferimento dei rapporti

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto per omessa pronuncia su motivi di appello

  • art. 100 c.p.c.

    dedotto per contestare il difetto di interesse ad agire ravvisato dalla Corte d'appello

  • art. 81 c.p.c.

    dedotto insieme all'art. 100 c.p.c. per contestare la declaratoria di carenza di legittimazione/interesse

  • art. 213 c.p.c.

    richiamato nelle istanze di esibizione rivolte al tribunale fallimentare

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato nelle istanze di esibizione documentale verso la banca

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato con l'art. 102 c.p.c. per il denunciato difetto di contraddittorio

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità della partecipazione della conferitaria al giudizio

Massime di principio

  • Le istanze istruttorie respinte in primo grado non possono ritenersi abbandonate quando la parte le reitera in modo specifico all'udienza di precisazione delle conclusioni; in tal caso esse restano riproponibili in appello e la loro erronea declaratoria di inammissibilità integra vizio di diritto.
  • Ai fini della conservazione delle richieste istruttorie è insufficiente un richiamo meramente formale agli atti difensivi solo se non vi sia una specifica reiterazione; quando il verbale dia conto della riproposizione delle medesime richieste, il giudice non può reputarle non coltivate.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso che incide sul corretto svolgimento dell'istruzione e sulla valutazione di ammissibilità delle prove assorbe gli ulteriori motivi che dipendono dal medesimo assetto decisorio, imponendo la cassazione con rinvio per un nuovo esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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