Sentenza del 23/11/2017 n. 2483 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Esenzione abitazione principale soggetto passivo - Onere della prova a carico del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello è stato respinto. La contribuente non ha ottenuto l’esenzione o la detrazione ICI per abitazione principale ed è stata condannata al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in 300 euro oltre accessori di legge, in favore della C. srl. È stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo di raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente chiedeva il riconoscimento dell’agevolazione ICI prevista per l’abitazione principale, sostenendo che la sentenza di primo grado non avesse adeguatamente valutato la prova dell’effettiva dimora abituale propria e del nucleo familiare nell’immobile. La resistente contestava sia l’ammissibilità dell’appello, per mancata specificità dei motivi, sia la fondatezza della pretesa, sostenendo che l’abitazione principale è quella in cui il contribuente e i familiari dimorano abitualmente. La Commissione ha deciso sulla base della cosiddetta ragione più liquida, rigettando l’appello nel merito: spettava alla contribuente dimostrare che l’immobile costituiva la dimora abituale comune del nucleo familiare, così da superare la presunzione collegata alla residenza anagrafica, ma tale onere non è stato assolto.
Norme richiamate
Art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente.
L’agevolazione ICI richiede che l’immobile sia la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. La residenza anagrafica costituisce una presunzione, che può essere superata solo mediante prova contraria idonea; il contribuente deve dimostrare concretamente la coincidenza tra residenza e dimora abituale, soprattutto quando l’agevolazione riguarda l’abitazione comune del nucleo familiare.
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15444/2017
Perché possa farsi luogo alla detrazione d’imposta occorre che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
La giurisprudenza richiamata conferma che la residenza anagrafica non è, in ogni caso, sufficiente a garantire l’agevolazione: il requisito sostanziale è la dimora abituale effettiva, la cui prova può gravare sul contribuente.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione o la detrazione per abitazione principale non basta indicare la residenza anagrafica: occorre dimostrare, se contestato, che l’immobile è realmente utilizzato come dimora abituale.
- Quando l’agevolazione riguarda l’abitazione del nucleo familiare, il contribuente deve provare che l’immobile costituisce la dimora abituale comune dei familiari, anche mediante elementi concreti e coerenti con l’effettivo utilizzo dell’immobile.
- L’onere della prova dell’effettiva dimora abituale può gravare sul contribuente che invoca l’agevolazione per superare la presunzione derivante dai dati anagrafici.
- In presenza di più immobili o di residenze anagrafiche non coincidenti con la situazione abitativa reale, l’amministrazione può contestare l’agevolazione e il contribuente deve fornire una prova specifica, non limitandosi ad affermare che l’onere probatorio spetta all’ente impositore.
- La mancata dimostrazione del requisito sostanziale dell’abitazione principale può comportare il rigetto del ricorso, la condanna alle spese di giudizio e il raddoppio del contributo unificato.
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