Sentenza n. 16763/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento, previa la concessione delle più idonee misure cautelari, di: - Determinazione del Direttore Regionale “Ad Interim” della Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, Regione Lazio, del 13 marzo 2023, n. G03384, pubblicata nel BUR della Regione Lazio n. 25 del 28 marzo 2023, avente ad oggetto: "Definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture Private Accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID, definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private autorizzate per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID- ANNO 2021” (doc. 1) e per quanto occorrere possa - e di ogni atto e/o provvedimento richiamato dalla Determinazione del Direttore Regionale “Ad Interim” della Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, Regione Lazio, del 13 marzo 2023, n. G03384 -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha verificato la ritualità della rinuncia e la sua tempestività rispetto all’udienza e, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio, dando atto della rinuncia. Non ha esaminato nel merito le censure contro la determinazione regionale. Ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendolo equo in considerazione delle circostanze e dell’esito in rito.
Atto impugnato: determinazione regionale del 13 marzo 2023, n. G03384, relativa alla definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili per l’assistenza ospedaliera ordinaria e per l’assistenza connessa all’emergenza COVID nell’anno 2021
Esito
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata aveva impugnato la determinazione della Regione Lazio del 13 marzo 2023, n. G03384, e gli atti richiamati, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Il testo non indica i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. La ricorrente ha successivamente notificato alle controparti costituite una rinuncia al ricorso, sottoscritta in proprio, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
il Collegio, viste ritualità della rinuncia e sua tempestività rispetto all’udienza, reputa doversi dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. c) CPA
La rinuncia rituale e tempestiva al ricorso determina l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando è rituale e tempestiva rispetto all’udienza, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
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