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Sentenza

Sentenza n. 16763/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento, previa la concessione delle più idonee misure cautelari, di: - Determinazione del Direttore Regionale “Ad Interim” della Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, Regione Lazio, del 13 marzo 2023, n. G03384, pubblicata nel BUR della Regione Lazio n. 25 del 28 marzo 2023, avente ad oggetto: "Definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture Private Accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID, definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private autorizzate per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID- ANNO 2021” (doc. 1) e per quanto occorrere possa - e di ogni atto e/o provvedimento richiamato dalla Determinazione del Direttore Regionale “Ad Interim” della Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, Regione Lazio, del 13 marzo 2023, n. G03384 -

Giustizia amministrativa202308498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha verificato la ritualità della rinuncia e la sua tempestività rispetto all’udienza e, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio, dando atto della rinuncia. Non ha esaminato nel merito le censure contro la determinazione regionale. Ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendolo equo in considerazione delle circostanze e dell’esito in rito.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale del 13 marzo 2023, n. G03384, relativa alla definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili per l’assistenza ospedaliera ordinaria e per l’assistenza connessa all’emergenza COVID nell’anno 2021

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La struttura sanitaria privata accreditata aveva impugnato la determinazione della Regione Lazio del 13 marzo 2023, n. G03384, e gli atti richiamati, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Il testo non indica i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. La ricorrente ha successivamente notificato alle controparti costituite una rinuncia al ricorso, sottoscritta in proprio, chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il Collegio, viste ritualità della rinuncia e sua tempestività rispetto all’udienza, reputa doversi dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. c) CPA

    La rinuncia rituale e tempestiva al ricorso determina l’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando è rituale e tempestiva rispetto all’udienza, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamento
RamiSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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