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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10432/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Farris è stato sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune di Cagliari, disposto dal Tribunale di Sassari in funzione di giudice del riesame su appello del P.M., per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione e trasporto di 28,54 g di eroina occultata nell'apparato endorettale, da Cagliari a Nuoro il 20/10/2022) con recidiva reiterata e specifica. Il Tribunale di Nuoro aveva originariamente rigettato la misura, richiamando le modalità dell'azione e il comportamento apparentemente collaborativo dell'indagato. Il P.M. aveva impugnato evidenziando menzogne dell'indagato agli operanti e rilevanti precedenti per stupefacenti, mentre il Tribunale del riesame ha riformato accogliendo l'appello del P.M. ritenendo sussistenti esigenze cautelari alla luce delle modalità di occultamento, della trasferta per rifornimento, della mancanza di reale collaborazione, dei precedenti e della adeguatezza dell'obbligo di dimora.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Farris per difetto di specificità esterna e per mancato confronto con le articolate argomentazioni del Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del riesame fosse ampiamente motivata (evidenziando: modalità fraudolente del trasporto, finalità di rifornimento territoriale, assenza di concreta collaborazione, precedenti penali e adeguatezza dell'obbligo di dimora) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre disposto gli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    non presente citazione testuale integrale nel testo

    disciplina della competenza e dell'impugnazione davanti al giudice del riesame; qui richiamato per giustificare l'intervento del Tribunale di Sassari a seguito dell'appello del P.M.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti

    norma sostanziale che incrimina la detenzione e il trasporto di stupefacenti; il fatto contestato (28,54 g di eroina occultata) è qualificato ai sensi di questa disposizione

  • art. 292 cod. proc. pen.

    richiamata nel testo senza citazione integrale

    esige motivazione degli atti giudiziari; il ricorrente denunciava carenza motivazionale dell'ordinanza di riesame ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e articolata

  • art. 581 lett. c) cod. proc. pen.

    richiamata nel testo senza citazione integrale

    riferimento ai requisiti di specificità richiesti per gli atti di impugnazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso di cassazione mancasse della necessaria specificità nel censurare l'ordinanza impugnata

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    richiamata per gli adempimenti di cancelleria

    norma procedurale relativa agli adempimenti esecutivi a carico della cancelleria dopo la pronuncia

Massime di principio

  • In Cassazione i mezzi di impugnazione devono rispettare il requisito di specificità: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato, altrimenti è inammissibile.
  • Il giudice del riesame può riformare decisioni del tribunale di primo grado sulle misure cautelari se emergono elementi indicativi di esigenze cautelari: modalità del fatto (es. occultamento tipico di corrieri), trasferte per rifornimento, precedenti specifici e mancanza di reale collaborazione.
  • La presenza di precedenti penali specifici e la riconducibilità delle condotte a un ruolo stabile nel traffico di stupefacenti aumentano il rischio di misure cautelari anche non custodiali, qualora ritenute adeguate a limitare gli spostamenti e consentire controlli.
  • La misura meno afflittiva (es. obbligo di dimora) è valutata in termini di adeguatezza rispetto alle esigenze cautelari: se impedisce spostamenti rilevanti e facilita controlli, può essere ritenuta idonea.
  • Denunciare la carenza motivazionale senza indicare i punti specifici di contrasto con la motivazione del giudice di merito espone il ricorso al rigetto per genericità.

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