Cassazione Civile, Ordinanza n. 22685/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014 emessi dal Comune nei confronti di un consorzio di bonifica. In appello la CTR aveva rigettato l’impugnazione principale del Comune e accolto l’incidentale del Consorzio, ritenendo: a) non dovute le sanzioni perché il Comune, per molti anni, aveva tollerato il mancato pagamento dell’ICI/IMU e ciò avrebbe ingenerato un affidamento sull’esenzione; b) spettante l’esenzione IMU perché, sulla base di una circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2020 e di un successivo riclassamento catastale, gli immobili del Consorzio dovevano essere considerati in categoria E con effetto dichiarativo e dunque retroattivo. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi: violazione delle norme sull’esenzione e sulla base imponibile IMU, sostenendo che il nuovo classamento in categoria E non poteva retroagire agli anni 2013-2014, poiché derivava da un accordo conciliativo in un giudizio catastale relativo a una DOCFA del 2018 e non da autotutela; inoltre la circolare richiamata sarebbe un atto di indirizzo privo di effetti dispositivi e non idoneo a incidere retroattivamente sul classamento. Con il secondo motivo ribadisce che la variazione catastale poteva operare solo dalla denuncia DOCFA del 2018 e quindi dal 1° gennaio 2019. Con il terzo motivo denuncia omesso esame del fatto decisivo relativo alla natura non retroattiva del riclassamento. Il Consorzio resiste e propone anche eccezione di improcedibilità del ricorso per asserito mancato deposito della notifica della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di improcedibilità, ritenendo provato il deposito della notifica della sentenza impugnata. Nel merito ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, e ha cassato la sentenza della CTR con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente attribuito alla circolare dell’Agenzia delle Entrate un valore non posseduto, trasformandola in un atto dispositivodi classamento; ha ribadito che le variazioni catastali conseguenti a DOCFA o a interventi non dovuti a errore materiale dell’Ufficio producono effetti, di regola, solo dall’anno d’imposta successivo alla messa in atti o, comunque, dalla denuncia, mentre l’efficacia retroattiva è limitata ai casi di correzione di errori di fatto imputabili all’Ufficio. Ha inoltre precisato che l’esenzione IMU per gli immobili classificati in categoria E non può essere invocata retroattivamente per immobili già iscritti in altre categorie, se non nei limiti temporali propri della variazione catastale.
Norme richiamate
art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c.
omesso deposito degli atti di notifica della sentenza impugnata
Il deposito della notifica della sentenza impugnata era stato ritualmente eseguito, sicché non ricorreva l’improcedibilità del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. b)
L’esenzione IMU si riferisce ai fabbricati classificati nella categoria prevista o non ancora iscritti con i requisiti per tale iscrizione, non agli immobili già iscritti in categorie diverse, salvo i limiti temporali della variazione catastale.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2
La base imponibile va determinata con riferimento alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8, comma 4
Norma di rinvio alla disciplina del d.lgs. n. 504/1992 per la determinazione della base imponibile.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
Disciplina della base imponibile IMU e dei criteri di applicazione della rendita catastale vigente all’inizio del periodo d’imposta.
d.lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2
Il disconoscimento della conformità della copia informale all’originale notificato rileva ai fini dell’improcedibilità; in difetto, la copia può essere utilizzata.
art. 53 Cost.
La regola della efficacia temporale uniforme delle variazioni catastali non viola la capacità contributiva, perché tutela anche l’uguaglianza tra contribuenti.
Massime di principio
- Le variazioni catastali che derivano da DOCFA o da nuovi accertamenti non fondati sulla correzione di un errore di fatto dell’Ufficio producono effetti, di regola, solo per il periodo d’imposta successivo alla loro annotazione o dalla denuncia, non retroattivamente per annualità precedenti.
- L’efficacia retroattiva del nuovo classamento è eccezionale e si ammette solo quando l’Ufficio corregga un proprio errore materiale o di fatto, evidente e incontestabile, relativo a caratteristiche dell’immobile già esistenti al momento del classamento originario.
- Un atto di indirizzo o una circolare amministrativa, priva di contenuto direttamente impositivo o dispositivo, non può modificare il classamento catastale né attribuire retroattivamente un regime di esenzione tributaria.
- Ai fini dell’IMU, la rendita catastale rilevante è quella vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione; l’eventuale successiva variazione opera nei limiti temporali stabiliti dalla legge.
- L’esenzione per i fabbricati classificati in categoria E non può essere fatta valere per annualità anteriori sulla base di una riqualificazione successiva, se l’immobile era allora iscritto in altra categoria e non vi era un errore di fatto dell’Ufficio.
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