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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08321/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha disposto la confisca per equivalente ex art. 240-bis c.p., contestando in sintesi: 1) errore di oggetto del provvedimento e confusione del giudice dell'esecuzione (si sarebbe dovuto trattare solo di titoli di credito già dismessi); 2) violazione del divieto di reformatio in peius; 3) preclusione per giudicato e bis in idem rispetto a precedente rigetto della confisca "allargata"; 4) violazione del principio di ragionevolezza temporale (l'immobile è stato acquistato nel 2016, fuori dal periodo sospetto 2005-2009); 5) illegittima estensione dell'onere probatorio e inversione dell'onere della prova a carico del terzo intestatario; 6) mancata considerazione di documentazione difensiva che proverebbe la legittima provenienza delle somme; 7) violazione di principi costituzionali e convenzionali per presunta retroattività della confisca per equivalente.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi, nel complesso, infondati e ha confermato la legittimità della confisca per equivalente dell'immobile di Fiumara fino a concorrenza di euro 46.471. La Corte ha ritenuto che: - la confisca per equivalente ex art. 240-bis c.p. è applicabile anche a beni formalmente intestati a terzi e anche se acquisiti successivamente, quando siano stati impiegati proventi illeciti precedentemente sottratti alla confisca; - non sussiste preclusione derivante dal precedente rigetto della confisca “allargata”, perché la confisca per equivalente si fonda su presupposti diversi; - la presunzione relativa di illecita accumulazione non opera automaticamente nei confronti del terzo intestatario: grava sull'accusa dimostrare, con presunzioni gravi, precise e concordanti, la fittizietà dell'intestazione e la disponibilità effettiva del condannato; nel caso di specie tali elementi indiziari sono stati ritenuti soddisfatti (assenza di redditi della figlia, convivenza stabile, dismissione di investimenti mobiliari da parte della moglie, precedente confisca irrevocabile di altro bene attribuita a interposizione), e la difesa non ha fornito prove documentali idonee a ricondurre a fonti lecite le somme impiegate; - la confisca per equivalente non è contraria al principio di irretroattività nella fattispecie (la norma utile è entrata in vigore nel 2008, nel periodo rilevante) e, alla luce degli elementi, la misura è stata qualificata come ripristinatoria e proporzionata.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti ... è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza ... Quando non è possibile procedere alla confisca ... il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente ...»

    La Corte conferma che l'art. 240-bis autorizza sia la confisca "allargata" per sproporzione sia, quando i beni oggetto diretto non sono reperibili, la confisca per equivalente di beni di legittima provenienza, anche se intestati a terzi; la misura è soggetta al controllo di proporzionalità e può essere ripristinatoria o assumere valenza punitiva se eccede il profitto illecito.

  • art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)

    disposizione storica (trasposta oggi nell'art. 240-bis) che prevedeva la confisca e, nel comma 2-ter, la possibilità della confisca per equivalente quando non fosse possibile procedere alla confisca diretta

    La Corte richiama la norma come fonte storica della confisca per equivalente e ne riconosce la portata sostanziale oggi ricompresa in art. 240-bis: possibilità di colpire beni equivalenti e beni intestati fittiziamente.

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alle dichiarazioni e documenti acquisiti su iniziativa della difesa; la Corte valuta la percepita attendibilità delle produzioni difensive (nel caso, ritenute insufficienti a dimostrare fonti lecite).

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento al divieto di reformatio in peius nel giudizio di opposizione in sede esecutiva; la Corte osserva che non è avvenuta una riforma peggiorativa rispetto al provvedimento di primo grado, quindi la censura è infondata.

  • principi costituzionali e convenzionali invocati (art. 25 Cost., art. 7 CEDU)

    La Corte esamina la censura di retroattività e la rifiuta: la confisca per equivalente è stata applicata come misura ripristinatoria e la norma era in vigore nel periodo rilevante dell'attività criminosa.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente (art. 240-bis c.p., 2° comma) può colpire beni di legittima provenienza e beni intestati a terzi quando non è possibile eseguire la confisca diretta: non è necessario un collegamento temporale stretto fra acquisto del bene e commessa del reato come richiesto per la sola confisca per sproporzione
  • La presunzione relativa di illecita accumulazione prevista per il condannato non si estende automaticamente al terzo intestatario: l'onere di provare la fittizietà dell'intestazione grava sull'accusa e deve fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti
  • Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice rigetta le allegazioni difensive per insufficienza probatoria: è corretto che il giudice richieda alla difesa di fornire elementi concreti e tracciabili (es. movimenti bancari, atti antiriciclaggio) per disattivare il quadro indiziario
  • Il precedente rigetto di una confisca "allargata" non impedisce di disporre successivamente una confisca per equivalente se la nuova misura si fonda su presupposti diversi e su elementi di fatto non decisi nella precedente sentenza irrevocabile
  • La confisca per equivalente può avere natura ripristinatoria (prevalente) o, se eccede il profitto, componente punitiva: occorre sempre verificare la proporzionalità della misura rispetto al vantaggio illecito accertato
  • La questione della retroattività della confisca per equivalente va valutata concretamente: se la norma è entrata in vigore nel periodo della condotta o la confisca ha natura ripristinatoria proporzionata al profitto, l'eccezione di illegittima retroattività è difficilmente sostenibile

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