Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45580/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame del 25/05/2022 che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 22/02/2022. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), sostenendo che, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori e dell'attività imprenditoriale svolta, avrebbe avuto un ruolo di soggetto esterno (eventuale concorso esterno) e non una partecipazione organica al clan; chiedeva quindi il riesame della qualificazione contestata e la revoca delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in materia di provvedimenti de libertate, il controllo di legittimità sia limitato alla verifica della correttezza giuridica e della non manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, senza potere di rivedere le valutazioni probatorie di merito né il "peso" degli indizi. Sulla base di ciò la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza del ricorrente: il giudice del riesame aveva esaminato le critiche della difesa e, richiamando gli accertamenti del GIP, aveva motivato in modo coerente che l'indagato e la sua impresa, sotto la direzione di Dante Apicella, erano stati strumenti per la gestione delle attività imprenditoriali del clan e facevano parte della struttura imprenditoriale dello stesso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 516 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La contestazione riguardava la partecipazione ad associazione mafiosa; la Corte non ha riesaminato il materiale probatorio ma ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato adeguatamente la qualificazione della condotta del ricorrente come partecipazione alla struttura del clan.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferito al requisito dei "gravi indizi di colpevolezza": la Corte ha chiarito che la valutazione della sussistenza degli indizi è riservata al giudice di merito e che la cassazione può intervenire solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riferito alle esigenze cautelari: la Corte ha ribadito che l'esame della loro sussistenza in sede di legittimità è limitato a vizi di legge o a manifesta illogicità motivazionale, non alla rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Applicato per infliggere una sanzione pecuniaria (euro 3.000) a carico del ricorrente in considerazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari e provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito delle valutazioni probatorie: il suo sindacato è limitato alla verifica di correttezza giuridica e all'esistenza di manifeste illogicità nella motivazione.
  • Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo se deduce violazioni specifiche di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione; doglianze che si riducono a una diversa valutazione dei fatti o del "peso" degli indizi sono inammissibili.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella scelta e nella valutazione delle fonti di prova; a meno che la motivazione non sia interna­mente contraddittoria o manifestamente illogica, la sua decisione deve essere confermata in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato o dolosamente pretestuoso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 516 c.p.p.; quindi valutare attentamente le prospettazioni giuridiche prima di proporre ricorso.
  • Se si ritiene che la qualificazione giuridica sia errata (es. partecipazione vs concorso esterno) è necessario indicare nel ricorso elementi di legge specifici e mostrare in che punti la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o in contrasto con atti processuali esistenti, non limitarsi a chiedere una diversa lettura degli atti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.