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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14870/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente resistente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare interno nel quale a una dipendente di un ente previdenziale è stata inflitta la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per quattordici giorni. La lavoratrice ha chiesto l’annullamento della sanzione deducendo, in primo grado e in appello, l’illegittimità del procedimento per violazione dei termini di avvio e l’insussistenza dell’addebito. In cassazione ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato che nella determinazione della sanzione era stato valorizzato un precedente provvedimento disciplinare poi annullato con giudicato; con il secondo ha denunciato violazione delle norme collettive sulla gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari, sempre in relazione al mancato rilievo dell’annullamento del precedente provvedimento; con il terzo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando una decisione in contrasto con le risultanze istruttorie e una erronea statuizione sulle spese; con il quarto ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, sostenendo che la Corte d’appello si sarebbe limitata a recepire la decisione di primo grado senza confrontarsi con le censure d’appello e con le prove. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutte le censure, osservando in particolare che le doglianze su proporzionalità della sanzione e sulla rilevanza del precedente disciplinare introducevano questioni nuove, non dedotte nel giudizio di merito, e che i motivi terzo e quarto miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata superasse il minimo costituzionale e che la Corte territoriale avesse adeguatamente fondato l’accertamento della condotta disciplinarmente rilevante sulle testimonianze e sulle ammissioni della stessa lavoratrice.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio è deducibile solo nel rispetto dei rigorosi presupposti elaborati dalle Sezioni Unite; non può essere usato per riproporre una diversa lettura dei fatti o per censurare genericamente la decisione di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    autosufficienza del mezzo

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, indicando puntualmente dove e quando i documenti o i fatti rilevanti siano stati introdotti nel processo.

  • art. 16, commi 1 e 3, lett. a), b), d), e), c.c.n.l. 2002-2005

    Le clausole collettive invocate disciplinano gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari; tuttavia la relativa questione, se non proposta nel merito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La nullità per ultrapetizione o omissione di pronuncia non può essere invocata per contestare in realtà la valutazione delle prove o il merito della decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile; non basta lamentarne la pretesa insufficienza o l’erroneità nel merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve essere intelligibile e idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    L’obbligo di motivazione è violato soltanto in caso di motivazione totalmente mancante o meramente apparente, non per il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo in via generale tra gli istituti probatori, senza una specifica applicazione autonoma nella decisione.

  • art. 414 c.p.c.

    Il giudizio di merito delimita il thema decidendum: questioni non dedotte in origine non possono essere recuperate in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede la rigorosa indicazione del fatto storico, del suo carattere decisivo e della sua effettiva discussione nel merito; non è consentito trasformarlo in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Le questioni di proporzionalità della sanzione disciplinare e di graduazione dell’addebito appartengono al giudice di merito e non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se non sono state specificamente dedotte nei precedenti gradi.
  • La deduzione di nullità della sentenza per difetto di motivazione è ammissibile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti contrasti irriducibili o incomprensibilità oggettiva; la semplice insoddisfazione per la valutazione delle prove non integra il vizio.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, con puntuale indicazione dei fatti processuali e dei documenti sui quali si fonda la censura; la mancanza di tali indicazioni comporta inammissibilità.
  • Il controllo di legittimità non consente la rivalutazione del merito né la sostituzione del giudizio della Corte di merito sulla ricostruzione dei fatti, se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione non apparente e logicamente comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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