Sentenza n. 3453/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato e liquidato in euro 500,00 le spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, per tre anni scolastici, con condanna del Ministero a dare esecuzione alla decisione. Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando all’amministrazione di eseguire il giudicato entro sessanta giorni e prevedendo, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta; aveva tuttavia liquidato le spese del primo grado in complessivi euro 500,00, oltre accessori. L’appellante ha censurato esclusivamente tale statuizione, deducendo che la somma fosse inferiore ai minimi consentiti dai parametri forensi applicabili e chiedendo la liquidazione di euro 4.427,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori, contributo unificato e spese del grado d’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello limitatamente alla quantificazione delle spese del primo grado. Ha ricordato che la liquidazione delle spese processuali costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o comunque incompatibili con i parametri normativi e con la remunerazione della prestazione professionale. Pur non essendo accolta la richiesta dell’appellante nella misura di euro 4.427,00, la liquidazione di euro 500,00 è stata ritenuta non corretta perché inferiore ai valori risultanti dai parametri del d.m. n. 147/2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata e le spese del primo grado sono state rideterminate in complessivi euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Le spese del giudizio d’appello sono state integralmente compensate, fermo il diritto dell’appellante alla refusione del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)
La disposizione costituisce il fondamento del diritto della docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici riconosciuti dal giudice del lavoro; la relativa decisione è stata posta in esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza.
art. 4, comma 4, d.m. 147/2022
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La riduzione prevista dalla disposizione deve essere applicata nel rispetto dei valori minimi risultanti dai parametri forensi; non consente una liquidazione delle spese al di sotto della soglia ritenuta applicabile dal giudice.
d.m. 147/2022
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
I parametri forensi costituiscono il riferimento per la liquidazione delle spese processuali e impediscono, nel caso esaminato, una quantificazione meramente simbolica o inferiore ai valori minimi applicabili allo scaglione di riferimento.
Massime di principio
- La liquidazione giudiziale delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei parametri forensi applicabili e non può condurre alla liquidazione di una somma meramente simbolica o incompatibile con la remunerazione della prestazione professionale.
- Quando il giudice liquida le spese processuali in misura inferiore ai valori parametrali, la riduzione deve comunque rispettare le soglie minime previste dalla disciplina forense applicabile; una liquidazione al di sotto di tali soglie è illegittima e può essere riformata in appello.
- L’accoglimento dell’impugnazione sulla quantificazione delle spese non impone necessariamente di riconoscere l’intero importo richiesto dalla parte: il giudice d’appello può rideterminare equitativamente le spese in una somma diversa, purché coerente con i parametri applicabili e non meramente simbolica.
- La mancata motivazione specifica sulla liquidazione delle spese non determina di per sé l’illegittimità della decisione quando il giudice applica la regola della soccombenza; resta tuttavia necessario rispettare i limiti sostanziali derivanti dai parametri forensi e dal divieto di liquidazioni simboliche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →