Sentenza n. 348/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 318/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 318/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 318/2024, passata in giudicato, notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. L'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accertato la fondatezza del ricorso e lo ha accolto, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, documentato dall'attestazione della cancelleria del 4 aprile 2025, nonché la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, da attivarsi entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure sostitutive necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, il giudice amministrativo accoglie l'azione di ottemperanza e ordina all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato.
- In caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione rispetto all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte vittoriosa, per svolgere in via sostitutiva gli adempimenti necessari.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve tenere conto degli importi eventualmente già corrisposti dall'amministrazione, che devono essere detratti da quanto dovuto in base al giudicato.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato, ove versato.
Come è indicizzato
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