Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5388/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 7523/2024 del 31 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202507165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro, n. 7523/2024 del 31 ottobre 2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro mediante emissione di buono elettronico Carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo che fosse passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro, n. 7523/2024, con cui il Ministero era stato condannato a riconoscerle 1.000 euro mediante buono elettronico Carta del docente, oltre alle spese. Ha dedotto la mancata esecuzione del titolo e chiesto un ordine di adempimento entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito, non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia. In caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro gli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla comunicazione, da parte del difensore della ricorrente, dell'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha accolto anche la domanda di astreinte, condannando il Ministero a pagare, dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Spese a carico del Ministero, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua. Nel caso concreto, l'astreinte è stata commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto fino all'effettivo adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo che impone il pagamento di una somma di denaro, il giudice può fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
  • Accertata l'inottemperanza a un titolo giudiziale e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.