Cassazione Penale, Ordinanza n. 34417/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 3 febbraio 2026 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il delitto previsto dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con l’unico motivo ha dedotto un vizio di motivazione relativo alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in relazione alla tipologia della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, contro la sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ammette il ricorso per cassazione soltanto per le tassative ipotesi di violazione di legge ivi previste; non è quindi deducibile il vizio di motivazione lamentato per la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo disponibile non riporta ulteriori statuizioni sulla pena concordata.
Norme richiamate
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hafid El Hallafi avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n.309.
La disposizione è richiamata quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
In tema di patteggiamento è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto nei casi di violazione di legge tassativamente previsti; non è consentito dedurre il vizio di motivazione sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento.
In tema di patteggiamento è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.
La deduzione di un vizio motivazionale relativo alla verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non rientra, di per sé, nei motivi ammessi per il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hafid El Hallafi avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n.309.
La disposizione identifica il delitto per il quale è stata emessa la sentenza di patteggiamento; l’ordinanza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per le ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- È inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento che denunci un vizio di motivazione per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Come è indicizzato
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