Cassazione Penale, Ordinanza n. 34314/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto contro una sentenza di condanna per due episodi di evasione. L’unico motivo in punto di responsabilità contesta la valutazione delle prove: il ricorrente deduce l’improbabilità che il maresciallo dei Carabinieri, avendo osservato i fatti da una distanza significativa, lo abbia identificato correttamente e sostiene che le fotografie prodotte non avessero una data certa. Chiede, in sostanza, una rivalutazione o una diversa lettura delle fonti probatorie.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che la Corte territoriale aveva motivatamente valutato l’attendibilità del testimone e osservato che le fotografie erano nitide, scattate da distanza ravvicinata e consentivano di riconoscere chiaramente il ricorrente. La censura, generica, riproponeva doglianze già formulate in appello e congruamente esaminate; la motivazione impugnata era congrua e non manifestamente illogica, sicché il vizio denunciato era manifestamente infondato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando che abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di evasione, commesso in due occasioni)
Il testo individua il reato per il quale il ricorrente è stato condannato, ma non espone una specifica interpretazione della fattispecie.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la denuncia di un vizio motivazionale, sollecita una rivalutazione o una lettura alternativa delle fonti di prova, quando la decisione di merito abbia valutato le prove con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La riproposizione in cassazione di censure già dedotte in appello e adeguatamente esaminate nella sentenza impugnata non supera il controllo di legittimità, in particolare quando le doglianze siano generiche.
- All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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