Corte di giustizia, Sentenza C-570/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 maggio 2022. — Procedimento penale a carico di BV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Dissimulazione fraudolenta dell’imposta dovuta – Sanzioni – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per i medesimi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 49 – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Requisito della previsione di norme chiare e precise – Possibilità di prendere in considerazione l’interpretazione della legislazione nazionale da parte dei giudici nazionali – Necessaria previsione di norme che assicurino la proporzionalità dell’insieme delle sanzioni inflitte – Sanzioni di diversa natura. — Causa C-570/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato una disciplina francese che consente il cumulo di sanzioni fiscali e penali per frodi IVA. Ha ritenuto compatibile con la Carta il fatto che la limitazione del cumulo ai casi più gravi discenda anche da una giurisprudenza costante, se il contribuente poteva ragionevolmente prevederlo. Ha invece escluso la compatibilità della normativa nella parte in cui non garantisce, in modo chiaro e preciso, che il cumulo tra multa e reclusione resti proporzionato alla gravità del reato.
Ne bis in idem e cumulo di sanzioni fiscali e penali in materia di IVA: compatibilità della normativa francese con gli articoli 50 e 52 della Carta quando la limitazione deriva da giurisprudenza consolidata e quando il cumulo riguarda sanzione pecuniaria e pena detentiva.
La questione giuridica
Se l’articolo 50 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, osti: 1) a una normativa nazionale che consente il cumulo di procedimenti e sanzioni penali per dissimulazioni fraudolente o omissioni dichiarative in materia di IVA solo nei casi più gravi, quando tale limitazione risulta esclusivamente da una giurisprudenza consolidata che interpreta restrittivamente la legge; 2) a una normativa nazionale che, nel caso di cumulo tra sanzione pecuniaria e pena detentiva, non garantisca con norme chiare e precise che l’insieme delle sanzioni non ecceda la gravità del reato accertato.
Principio di diritto
L’articolo 50 della Carta, letto con l’articolo 52, paragrafo 1, non osta a che la limitazione del cumulo di procedimenti e sanzioni penali per dissimulazioni fraudolente o omissioni dichiarative in materia di IVA derivi solo da una giurisprudenza consolidata che interpreti restrittivamente la legge, purché per l’interessato fosse ragionevolmente prevedibile, al momento del fatto, che la condotta potesse comportare un tale cumulo. Viceversa, la stessa disposizione osta a una normativa nazionale che, nel caso di cumulo tra sanzione pecuniaria e pena detentiva, non assicuri con norme chiare e precise, eventualmente anche tramite l’interpretazione giurisprudenziale, che la severità complessiva delle sanzioni non ecceda la gravità del reato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 49 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 325 TFUE
Ne bis in idem e cumulo di sanzioni fiscali e penali in materia di IVA
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese nell’ambito di un procedimento penale per frode fiscale in materia di IVA. La Corte è chiamata a verificare se la disciplina francese del cumulo tra sanzioni amministrative fiscali e sanzioni penali sia compatibile con il principio del ne bis in idem sancito dall’articolo 50 della Carta.
Fatti e procedimento principale
BV, esperto contabile in forma di ditta individuale, era soggetto all’IVA e presentava dichiarazioni mensili. A seguito di controlli fiscali relativi agli anni 2009-2011, l’amministrazione tributaria gli contestava dichiarazioni IVA e dichiarazioni reddituali ridotte, con evasione di IVA e imposta sul reddito. In sede amministrativa gli era stata applicata una sanzione fiscale definitiva pari al 40% delle imposte evase; successivamente era stato perseguito penalmente per i medesimi fatti e condannato in primo grado a 12 mesi di reclusione.
BV sosteneva in appello e poi in cassazione che tale doppio binario sanzionatorio violasse l’articolo 50 della Carta. La Cour de cassation ha ritenuto che la normativa francese costituisse attuazione del diritto dell’Unione, poiché volta a garantire la riscossione dell’IVA e a contrastare l’evasione, e ha quindi sottoposto alla Corte due questioni sulla chiarezza, prevedibilità e proporzionalità del cumulo.
Normativa rilevante
La Corte richiama, sul versante UE, la direttiva 2006/112/CE, in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, che individua le operazioni soggette a IVA;
- l’articolo 273, paragrafo 1, che consente agli Stati membri di introdurre obblighi necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni.
Sul versante dei diritti fondamentali, vengono in rilievo:
- l’articolo 50 della Carta, sul ne bis in idem;
- l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, sulle condizioni di limitazione dei diritti fondamentali;
- l’articolo 49 della Carta, richiamato dalla Corte quanto al principio di legalità dei reati e delle pene e alla proporzionalità delle pene.
Sono inoltre ricordati gli articoli 1729 e 1741 del code général des impôts e l’articolo L. 228 del livre des procédures fiscales.
Ragionamento della Corte sul primo profilo: prevedibilità della limitazione del cumulo
La Corte ribadisce che le sanzioni amministrative tributarie e i procedimenti penali per reati IVA rientrano nell’attuazione del diritto dell’Unione e, quindi, devono rispettare l’articolo 50 della Carta. Il cumulo di una sanzione amministrativa definitiva di natura penale e di un procedimento penale costituisce una limitazione del ne bis in idem, ma tale limitazione può essere giustificata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, se prevista dalla legge, rispettosa del contenuto essenziale del diritto, diretta a un obiettivo di interesse generale e proporzionata.
Quanto al requisito della "previsione di norme chiare e precise", la Corte osserva che:
- le disposizioni francesi definiscono gli atti punibili e le condizioni del cumulo;
- la limitazione ai casi più gravi deriva dalla giurisprudenza del Conseil constitutionnel e dall’interpretazione dei giudici nazionali;
- ciò non è di per sé incompatibile con la Carta, purché il singolo possa ragionevolmente prevedere, al momento del fatto, che la condotta può comportare un cumulo di sanzioni.
La Corte richiama il principio secondo cui il diritto penale può essere progressivamente chiarito dalla giurisprudenza, purché il risultato sia ragionevolmente prevedibile. Aggiunge che, per un professionista come BV, esposto a obblighi qualificati di diligenza, può pretendersi un’attenzione particolare nella valutazione del rischio sanzionatorio.
Ragionamento della Corte sul secondo profilo: proporzionalità del cumulo tra multa e reclusione
La Corte afferma che il requisito di proporzionalità, derivante dall’articolo 52, paragrafo 1, e dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, vale per ogni cumulo di sanzioni di natura penale, anche quando esse siano di tipo diverso. Di conseguenza, non basta che il giudice nazionale limiti il cumulo tra sanzioni pecuniarie della stessa natura; occorre che la normativa assicuri anche, nel caso di cumulo tra sanzione pecuniaria e pena detentiva, che l’insieme delle sanzioni non superi la gravità del reato.
Nel caso francese, la terza riserva interpretativa del Conseil constitutionnel limitava il cumulo solo alle sanzioni della stessa natura, sicché non garantiva la necessaria proporzionalità quando alla sanzione pecuniaria si aggiungesse la reclusione. Per questo la Corte conclude che tale disciplina non soddisfa il requisito di norme chiare e precise idonee a impedire un eccesso punitivo rispetto alla gravità dell’infrazione.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 50 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1:
- non osta a che la limitazione del cumulo di procedimenti e sanzioni penali in materia di IVA, riservata ai casi più gravi, risulti solo da una giurisprudenza consolidata, se la prevedibilità del cumulo era ragionevole al momento del fatto;
- osta invece a una normativa nazionale che, nel caso di cumulo di una sanzione pecuniaria e di una pena detentiva, non garantisca con norme chiare e precise che l’insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato accertato.
Principi utili per la pratica
Per gli operatori, la sentenza conferma che nei procedimenti IVA il ne bis in idem non è assoluto e può subire limitazioni, ma solo entro un quadro normativo sufficientemente prevedibile e proporzionato. La pronuncia è particolarmente rilevante per i sistemi nazionali che prevedono un doppio binario fiscale-penale: la compatibilità con la Carta dipende non solo dalla base legale del cumulo, ma anche dall’esistenza di regole effettive che impediscano una sovrapposizione sanzionatoria eccessiva, soprattutto quando coesistano multa e reclusione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 5 mag 2022Corte di giustizia, Sentenza C-451/19
- Sentenza · 5 mag 2022Corte di giustizia, Sentenza C-54/20
- Sentenza · 5 mag 2022Corte di giustizia, Sentenza C-83/20
- Sentenza · 5 mag 2022Corte di giustizia, Sentenza C-265/20
- Sentenza · 5 mag 2022Corte di giustizia, Sentenza C-405/20
- Sentenza · 5 mag 2022Corte di giustizia, Sentenza C-410/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →